Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 21 del 23/04/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti interpretativi su diverse agevolazioni IRPEF: detrazione del 36% per recupero edilizio, detrazione del 20% per mobili ed elettrodomestici, detrazione del 55% per risparmio energetico, principali deduzioni/detrazioni per oneri, agevolazioni per persone con disabilità e credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009. Vengono precisati, tra l’altro, gli adempimenti necessari, i requisiti soggettivi e oggettivi, i casi di cumulabilità o esclusione, nonché gli effetti di alcune variazioni successive (vendita dell’immobile, rimborsi, sostituzione del mutuo, documentazione sanitaria).

IRPEF - risposte a quesiti su deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta

IRPEF - Risposte a quesiti su deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta

La circolare fornisce una serie di chiarimenti applicativi su agevolazioni fiscali di natura IRPEF, affrontando temi eterogenei ma accomunati dalla necessità di precisare condizioni di accesso, adempimenti documentali, limiti quantitativi e casi particolari. I chiarimenti riguardano sia le agevolazioni per recupero edilizio, arredo e risparmio energetico, sia oneri detraibili e deducibili, agevolazioni per disabili e credito d’imposta collegato al sisma in Abruzzo.

Detrazione del 36 per cento per recupero del patrimonio edilizio

La circolare chiarisce che la comunicazione di fine lavori, prevista dal D.M. 18 febbraio 1998 n. 41 per gli interventi di importo superiore a 51.645,69 euro, ha perso rilevanza sanzionatoria a partire dalle detrazioni richieste dal periodo d’imposta 2003, poiché dal 2003 il limite di spesa detraibile è stato ridotto a 48.000 euro. Ne deriva che la decadenza dal beneficio per omesso invio della comunicazione deve ritenersi superata per le annualità successive.

Detrazione del 20 per cento per mobili ed elettrodomestici

Per la detrazione introdotta dall’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, il contribuente deve aver iniziato gli interventi di recupero edilizio dal 1° luglio 2008 e deve sostenere le spese per arredi ed elettrodomestici con bonifico bancario o postale nel periodo 7 febbraio 2009 - 31 dicembre 2009. È sufficiente che i lavori di ristrutturazione siano stati avviati prima dell’acquisto dei beni, senza che sia necessario che le spese di ristrutturazione siano state già pagate.

La detrazione si applica entro il limite massimo di spesa di 10.000 euro e in cinque quote annuali di pari importo. La vendita dell’abitazione ristrutturata non impedisce il recupero delle rate residue.

La circolare precisa inoltre che:

  • sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio, purché pagate con bonifico;
  • per frigoriferi e congelatori può applicarsi la detrazione del 20 per cento anche senza rottamazione del vecchio apparecchio, salvo il caso in cui sia applicabile la diversa agevolazione prevista per la sostituzione di apparecchi A+;
  • in presenza di intestazioni diverse tra fattura e bonifico, il beneficio spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché la fattura ne dia atto;
  • la detrazione per mobili è accessoria rispetto a quella per ristrutturazione, quindi non spetta a chi non fruisce della detrazione del 36 per cento per l’intervento edilizio sull’immobile.

Detrazione del 55 per cento per risparmio energetico

La circolare affronta numerosi profili della detrazione per interventi di riqualificazione energetica prevista dalla legge n. 296 del 2006.

Quanto al termine di fine lavori, nei casi in cui non sia richiesto il collaudo, il contribuente può dimostrare la data di ultimazione anche con documentazione rilasciata dal soggetto esecutore o dal tecnico, mentre non è sufficiente una semplice autocertificazione.

In relazione alla sostituzione del portone di ingresso, viene superato l’orientamento precedente e si afferma che anche i portoni rientrano nell’agevolazione, purché si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio e siano rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti.

Sul cumulo con contributi pubblici, si precisa che dal 1° gennaio 2009 la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con contributi comunitari, regionali o locali riferiti ai medesimi interventi. Il contribuente deve quindi optare tra detrazione e contributo; se il contributo viene successivamente riconosciuto e si intende fruirne, occorre restituire la detrazione già utilizzata mediante dichiarazione correttiva o integrativa a sfavore.

Per gli edifici riscaldati solo in parte, l’agevolazione non può riguardare l’intera spesa per l’impianto centralizzato, ma soltanto la quota imputabile alle unità immobiliari già dotate di impianto termico, da ripartire con criterio proporzionale fondato sulle quote millesimali.

Per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, la mancata presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate non comporta decadenza dal beneficio, ma solo l’applicazione della sanzione fissa prevista dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Se gli interventi sono realizzati mediante leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore ed è calcolata sul costo sostenuto dalla società concedente; non si applica l’obbligo di pagamento tramite bonifico, mentre gli adempimenti documentali devono essere curati dal soggetto che fruisce del beneficio, con documentazione della società di leasing attestante la conclusione dei lavori e il costo agevolabile.

Infine, gli errori o le omissioni nella scheda informativa ENEA possono essere corretti anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine lavori mediante invio telematico di una nuova scheda sostitutiva, comprensiva dell’eventuale attestato di qualificazione energetica, purché la rettifica avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui la spesa è portata in detrazione. Se gli errori derivano da sconti o abbuoni successivi, la detrazione spetta solo sulle spese effettivamente rimaste a carico; eventuali somme restituite per detrazioni già fruite sono soggette a tassazione separata.

Deducibilità e detraibilità di alcuni oneri

La circolare conferma che, per le erogazioni liberali alla Tavola valdese, sono valide anche le ricevute rilasciate dai responsabili di chiese ed enti valdesi, purché contengano gli elementi richiesti dalla disciplina speciale.

Per gli abbonamenti al trasporto pubblico, il limite massimo di spesa detraibile è di 250 euro per ciascun abbonato; pertanto, se più soggetti, come i genitori, partecipano al costo dell’abbonamento di un familiare a carico, il tetto complessivo non può comunque superare 250 euro.

La detrazione per canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede non si applica ai contratti di sublocazione, poiché non previsti tra le fattispecie tassativamente indicate dalla norma.

In materia di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, se un mutuo originariamente intestato a uno solo dei coniugi viene estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato, la detrazione sugli interessi passivi spetta anche per la quota riferibile al coniuge fiscalmente a carico, nei limiti della residua quota di capitale e del plafond di 4.000 euro complessivi.

Quanto al trasferimento della dimora per motivi di lavoro, il diritto alla detrazione sugli interessi passivi permane anche quando il contribuente si sposta in un comune limitrofo a quello della sede di lavoro, purché il trasferimento sia oggettivamente collegato all’attività lavorativa; la detrazione viene meno dal periodo d’imposta successivo a quello in cui cessano le esigenze lavorative che hanno giustificato lo spostamento.

Per le prestazioni chiropratiche, la circolare mantiene validi i chiarimenti già forniti: le spese sono detraibili se le prestazioni sono eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, in attesa del regolamento di attuazione sul registro dei dottori in chiropratica.

Per i medicinali omeopatici, la detraibilità resta subordinata alla corretta documentazione fiscale: in luogo della denominazione commerciale, la qualità del prodotto può essere attestata mediante un codice identificativo univoco valido su tutto il territorio nazionale, in attesa dell’attribuzione dell’AIC; per il 2009 vengono considerati validi sia gli scontrini con nome commerciale sia quelli con il codice identificativo.

Infine, per le spese mediche oggetto di rimborso da parte del FASI relative al coniuge non fiscalmente a carico, la circolare conclude che la detrazione spetta al familiare che ha effettivamente sostenuto la spesa, poiché per i pensionati i contributi al Fondo non beneficiano del regime di deducibilità previsto per i lavoratori in servizio.

Agevolazioni fiscali per i disabili

La circolare fornisce chiarimenti importanti sulle certificazioni utili per l’acquisto agevolato di veicoli da parte di soggetti disabili.

Per i soggetti con handicap psichico o mentale, è possibile fare riferimento anche a certificazioni rilasciate da commissioni mediche pubbliche diverse da quella dell’art. 4 della legge n. 104/1992, purché il documento evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la sua natura psichica o mentale. Non è invece sufficiente una generica attestazione di invalidità con necessità di assistenza continua.

Per i soggetti con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione, è idonea una certificazione di invalidità che attesti specificamente l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza accompagnatore, sempre che il certificato richiami anche la gravità della patologia.

Per le persone con sindrome di Down, la certificazione del medico di base può essere utilizzata ai fini fiscali se accompagna la richiesta prevista dalla legge e se permane il requisito dell’indennità di accompagnamento.

La circolare precisa inoltre che il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento va inteso come requisito sanitario; la sostituzione della prestazione con forme alternative di assistenza, come il ricovero in struttura con onere a carico di un ente pubblico, non preclude in linea di principio il beneficio fiscale, fermo restando che il veicolo deve essere effettivamente utilizzato a vantaggio dell’invalido.

Credito d’imposta per il sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009

La parte finale della circolare chiarisce la disciplina del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi sugli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

Il credito, previsto per la riparazione, ricostruzione e acquisto di abitazioni sostitutive, nonché per la riparazione di immobili concessi in locazione, è collegato alle spese effettivamente sostenute e pagate in ciascun anno d’imposta. Non assume rilievo, dunque, il solo importo del contributo teoricamente concedibile dal Comune nel modello di comunicazione, ma il dato della spesa realmente sostenuta.

Per l’abitazione principale il credito è utilizzabile in 20 quote costanti; per gli altri immobili, in 5 o 10 quote costanti, entro il limite dell’imposta netta di ciascun anno. Se il contribuente opta per il finanziamento agevolato, il credito non va riportato in dichiarazione, perché è utilizzato dai soggetti finanziatori per recuperare le rate del finanziamento stesso.

Punti principali

Detrazione 36% per recupero del patrimonio edilizio

Viene chiarito che la comunicazione di fine lavori resta, in linea generale, un adempimento previsto dal D.M. 18 febbraio 1998 n. 41 per i lavori oltre 51.645,69 euro; tuttavia, poiché dal 2003 il plafond di spesa agevolabile è stato ridotto a 48.000 euro, la decadenza per omesso invio della comunicazione si considera superata per le detrazioni richieste dal 2003 in poi.

Detrazione 20% per mobili ed elettrodomestici

Per accedere al beneficio è sufficiente che i lavori di ristrutturazione siano iniziati dal 1° luglio 2008 e prima dell’acquisto dell’arredo; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano materialmente sostenute prima di quelle per mobili e elettrodomestici. La detrazione, fino a 10.000 euro di spesa, è ripartita in cinque quote annuali e può proseguire anche se l’abitazione viene venduta. Sono ammessi anche trasporto e montaggio, se pagati con bonifico. Per frigoriferi e congelatori è possibile fruire della detrazione del 20% anche senza rottamazione del vecchio apparecchio, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti della diversa agevolazione per sostituzione di elettrodomestici A+. Se fattura e bonifico sono intestati a soggetti diversi, conta chi ha effettivamente sostenuto la spesa; la detrazione per l’arredo è però accessoria a quella per ristrutturazione.

Detrazione 55% per risparmio energetico

La fine lavori può essere provata, nei casi in cui non sia previsto il collaudo, anche con documentazione del soggetto esecutore o del tecnico, ma non con semplice autocertificazione del contribuente. I portoni di ingresso rientrano nell’agevolazione se sono serramenti che delimitano l’involucro riscaldato e rispettano i requisiti di trasmittanza termica. La detrazione non è cumulabile, dal 1° gennaio 2009, con contributi comunitari, regionali o locali per i medesimi interventi: il contribuente deve scegliere tra incentivo e detrazione e, se ottiene il contributo dopo aver già fruito del 55%, deve restituire quanto detratto mediante dichiarazione correttiva o integrativa. Per gli edifici solo parzialmente riscaldati, la spesa agevolabile va limitata alle unità dotate di impianto termico e ripartita proporzionalmente. In caso di lavori che proseguono su più periodi d’imposta, l’omesso invio della comunicazione all’Agenzia non comporta decadenza, ma solo sanzione fissa. Se i lavori sono realizzati in leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore ed è calcolata sul costo sostenuto dalla società di leasing; gli adempimenti documentali restano a carico dell’utilizzatore. È possibile correggere la scheda ENEA anche oltre 90 giorni, inviando una nuova comunicazione sostitutiva entro la dichiarazione dei redditi nella quale la spesa è portata in detrazione.

Oneri detraibili e deducibili

Per le erogazioni liberali alla Tavola valdese sono valide anche le ricevute rilasciate dai responsabili di chiese ed enti valdesi, purché riportino i dati richiesti dalla disciplina. Per gli abbonamenti al trasporto pubblico il limite di spesa detraibile è di 250 euro per ciascun abbonato, quindi non può essere superato nemmeno se la spesa è ripartita tra più soggetti. La detrazione per studenti universitari fuori sede non si applica ai contratti di sublocazione, perché non previsti dalla norma. In tema di mutui per abitazione principale, in caso di sostituzione di un mutuo intestato a un solo coniuge con un nuovo mutuo cointestato, la detrazione spetta anche per la quota del coniuge fiscalmente a carico, nei limiti della residua quota di capitale e del plafond complessivo di 4.000 euro. Il trasferimento della dimora per motivi di lavoro consente di mantenere la detrazione anche in un comune limitrofo, finché permangono le esigenze lavorative. Le prestazioni chiropratiche restano detraibili se eseguite in centri autorizzati e sotto responsabilità tecnica specialistica, in attesa del regolamento attuativo sul registro dei dottori in chiropratica. I medicinali omeopatici sono detraibili se il documento fiscale riporta un identificativo univoco valido sul territorio nazionale, in luogo dell’AIC ancora non attribuito. Per le spese mediche del coniuge non a carico rimborsate dal FASI, la detrazione spetta al familiare che le ha effettivamente sostenute, poiché i contributi versati al Fondo dai pensionati non sono deducibili.

Agevolazioni fiscali per disabili

Per i soggetti con handicap psichico o mentale, la certificazione utile può provenire anche da commissioni mediche pubbliche diverse da quella dell’art. 4 della legge n. 104/1992, purché evidenzi chiaramente la gravità della patologia e la natura psichica o mentale; non è sufficiente una certificazione generica di invalidità. Per i soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione è ammessa una certificazione di invalidità che attesti specificamente l’impossibilità di deambulare autonomamente o senza accompagnatore, se indica anche la gravità della patologia. Per la sindrome di Down, la certificazione del medico di base è valida ai fini fiscali se accompagna la richiesta con cariotipo e permane il requisito dell’indennità di accompagnamento. Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, ai fini dell’agevolazione auto, va inteso come requisito sanitario e non è escluso dal fatto che la prestazione sia sostituita da altre forme di assistenza, purché il veicolo sia effettivamente utilizzato a vantaggio dell’invalido.

Credito d’imposta per il sisma in Abruzzo

Per gli immobili colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, il credito d’imposta riconosciuto per riparazione, ricostruzione e acquisto di abitazioni sostitutive è collegato alle spese effettivamente sostenute e pagate in ciascun anno d’imposta. Per gli interventi sull’abitazione principale il credito è utilizzabile in 20 quote costanti; per gli altri immobili in 5 o 10 quote costanti. Se il contribuente sceglie il finanziamento agevolato, il credito non deve essere indicato in dichiarazione, perché viene utilizzato dai soggetti finanziatori per il recupero della rata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.