Circolare n. 22 del 29/04/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’agevolazione introdotta dall’art. 4 del DL 40/2010 per le imprese del tessile e della moda: una detassazione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari, effettuati nel periodo 2010. Vengono chiariti i soggetti ammessi, le attività e i costi agevolabili, le modalità di fruizione, i limiti derivanti dal regime de minimis, il cumulo con altre agevolazioni e la procedura di comunicazione telematica. La circolare dettaglia anche il calcolo del risparmio d’imposta e il riparto pro-quota in caso di superamento delle risorse stanziate.
Detassazione investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per campionari nel tessile-moda
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo per campionari nel tessile e moda
La circolare esamina l’agevolazione introdotta dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, riservata alle imprese del settore tessile e della moda. La misura consente di escludere dal reddito d’impresa il valore degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari, con fruizione nel rispetto del regime comunitario de minimis e nei limiti delle risorse stanziate.
Soggetti beneficiari
L’agevolazione spetta ai soggetti che producono reddito d’impresa e svolgono attività rientranti nelle divisioni ATECO 13 e 14, cioè industrie tessili e confezione di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia. Il beneficio compete a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dalla prevalenza dell’attività in questione. La circolare precisa che sono inclusi anche i soggetti residenti e le stabili organizzazioni di non residenti in Italia, nonché gli operatori che iniziano l’attività dal 1° gennaio 2010.
La misura non è subordinata all’adozione di specifici regimi contabili o fiscali: possono beneficiarne anche i contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari, applicano imposte sostitutive o tengono contabilità semplificata. Restano esclusi, in base al rinvio al regolamento comunitario, le imprese in difficoltà secondo la definizione degli orientamenti UE sul salvataggio e ristrutturazione.
Ambito oggettivo: attività agevolabili
La norma agevola gli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari. Per delimitare l’ambito oggettivo, la circolare richiama le definizioni del regolamento attuativo del credito d’imposta ricerca e sviluppo e le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico contenute nella circolare n. 46586 del 16 aprile 2009.
Nel settore tessile e moda il processo di realizzazione del campionario è suddiviso, in linea generale, in cinque fasi:
- ricerca e ideazione estetica;
- realizzazione dei prototipi;
- preparazione del campionario o delle collezioni;
- promozione del campionario;
- gestione del magazzino campioni.
Tra queste, le attività di ricerca e ideazione estetica e la realizzazione dei prototipi sono sempre agevolabili, perché direttamente collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sensibilmente migliorato. Le fasi di preparazione, promozione e gestione del magazzino sono invece agevolabili solo se connesse alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.
Sono espressamente escluse:
- la ricerca fondamentale, in quanto non finalizzata alla realizzazione dei campionari;
- l’innovazione di processo;
- l’innovazione organizzativa;
- le modifiche di routine o periodiche apportate a prodotti, processi, linee di produzione, servizi esistenti o altre operazioni in corso.
Costi ammissibili e criteri di imputazione
Ai fini dell’individuazione dei costi agevolabili, la circolare rinvia al regolamento n. 76 del 28 marzo 2008. Sono ammessi, nella misura congrua e pertinente, i costi relativi a:
- personale, limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo;
- strumenti e attrezzature di laboratorio, per la parte e il periodo di utilizzo nell’attività agevolata;
- fabbricati e terreni, esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca e per la quota di utilizzo nell’attività;
- ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti acquisiti o in licenza a prezzi di mercato e in condizioni ordinarie;
- servizi di consulenza utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca e sviluppo;
- spese generali;
- materiali, forniture e prodotti analoghi usati nell’attività di ricerca e sviluppo.
Per il personale si considera il costo aziendale, incluso il personale con contratto a progetto, in proporzione all’effettivo impiego. Per beni strumentali e fabbricati rilevano le quote di ammortamento, nei limiti previsti dai coefficienti ministeriali, oppure, se acquisiti in leasing, le quote capitali dei canoni, purché la durata del contratto sia almeno quella richiesta dall’articolo 102, comma 7, del TUIR. La circolare sottolinea che i terreni non sono comunque ammortizzabili e il relativo costo non è rilevante.
Le spese generali sono ammissibili in via forfetaria nella misura del 10% dei costi del personale di ricerca. I costi vanno imputati al periodo d’imposta agevolato secondo il principio di competenza di cui all’articolo 109 del TUIR; per i soggetti IAS/IFRS e per i contribuenti minimi non rilevano i diversi criteri contabili o di cassa ai fini della misura. In ogni caso, i costi devono essere supportati da documentazione idonea a dimostrarne imputazione al periodo agevolato e collegamento alle attività ammesse.
La circolare richiama, in via orientativa, alcune tipologie di costi tipiche del settore:
- lavoro del personale interno impegnato nell’ideazione e nei prototipi;
- prestazioni di professionisti esterni;
- materie prime e materiali di consumo;
- lavorazioni esterne;
- attrezzature tecniche specifiche, computer, software e macchinari;
- fabbricati e terreni destinati a laboratori, con esclusione del costo dei terreni.
Modalità di fruizione e impatto sul reddito
L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione del reddito d’impresa per il valore degli investimenti agevolabili. Opera esclusivamente ai fini IRPEF e IRES e non rileva ai fini IRAP. Il beneficio è indipendente dall’esito di esercizio: può operare anche in presenza di perdita, che segue poi le regole ordinarie di determinazione e riporto previste dal TUIR.
La detassazione non assume autonoma rilevanza ai fini di alcune disposizioni del TUIR che limitano la deduzione di perdite, interessi passivi e spese generali in presenza di proventi esenti. Il risparmio d’imposta generato dalla deduzione non può comunque superare l’importo massimo comunicato dall’Agenzia delle entrate al contribuente.
La fruizione è consentita esclusivamente in sede di versamento del saldo IRPEF/IRES relativo al periodo di effettuazione degli investimenti. Non incide sul calcolo degli acconti del periodo stesso, che vanno determinati al lordo dell’agevolazione. Inoltre, per il periodo d’imposta successivo, gli acconti vanno calcolati assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe avuta senza considerare la detassazione. Per i soggetti con anno solare, gli investimenti effettuati nel 2010 non rilevano né per gli acconti 2010 né per quelli 2011.
Regime de minimis
La circolare evidenzia che la misura è fruibile, fino all’autorizzazione della Commissione europea, nel quadro del regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti de minimis. Il limite generale è pari a 200.000 euro di aiuti concessi a una medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, intesi come periodi d’imposta rilevanti ai fini fiscali.
Prima di utilizzare l’agevolazione, l’impresa deve quindi verificare tutti gli aiuti de minimis ricevuti nel periodo d’imposta interessato e nei due precedenti, così da evitare il superamento della soglia. Se nel triennio non ha beneficiato di altri aiuti de minimis, l’intero importo fino a 200.000 euro può essere assorbito dalla misura in esame.
Per gli aiuti diversi dalla sovvenzione diretta in denaro, il beneficio deve essere convertito in equivalente sovvenzione; nel caso della detassazione, l’equivalente sovvenzione corrisponde al risparmio d’imposta prodotto dalla deduzione. L’equivalente va calcolato al lordo degli eventuali oneri fiscali, che nel caso della misura in oggetto non incidono. La circolare precisa inoltre che, per gli aiuti de minimis, non è necessaria la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal cosiddetto impegno Deggendorf.
Cumulo con altre agevolazioni
Non essendo prevista una generale non cumulabilità, l’agevolazione può cumularsi con misure di favore di carattere generale che non costituiscono aiuti di Stato, salvo diversa previsione delle rispettive discipline. È richiamato come esempio il caso della deduzione IRAP del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo, che non è qualificata come aiuto di Stato.
Se invece le altre misure costituiscono aiuti di Stato, occorre rispettare i limiti comunitari sul cumulo in relazione ai medesimi costi ammissibili, evitando di superare le intensità d’aiuto consentite. In ogni caso, la circolare afferma che il regime non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dalla legge 296/2006 per i medesimi costi, poiché quella disciplina esclude espressamente il cumulo con il de minimis e con altri aiuti di Stato sugli stessi costi.
Procedura di accesso e comunicazione telematica
Per contenere la fruizione entro le risorse stanziate, pari a 70 milioni di euro, il decreto demanda a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità operative. È stato quindi approvato il modello CRT per la comunicazione degli investimenti agevolabili e del relativo risparmio d’imposta.
La comunicazione deve essere presentata telematicamente dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, direttamente oppure tramite intermediari abilitati. La trasmissione avviene con il software denominato "AGEVOLAZIONECRT". Nel quadro A, rigo A1, vanno indicati:
- l’ammontare degli investimenti agevolabili effettuati o da effettuare;
- il risparmio d’imposta complessivo derivante dagli investimenti.
Se le richieste eccedono lo stanziamento complessivo, l’agevolazione è attribuita pro-quota, in modo proporzionale all’ammontare del risparmio d’imposta richiesto. Il contribuente riceve dall’Agenzia un importo massimo fruibile, che rappresenta il limite effettivo del beneficio spettante.
Determinazione del risparmio d’imposta da indicare in comunicazione
La circolare fornisce criteri specifici per calcolare il risparmio d’imposta da riportare nel modello CRT. Per i soggetti IRES si applica l’aliquota del 27,5% all’importo deducibile. Per gli imprenditori individuali si calcola la differenza tra l’IRPEF sul reddito d’impresa al lordo e quella sul reddito d’impresa al netto della deduzione; in caso di perdita, il risparmio si ottiene applicando le aliquote progressive all’importo deducibile, oppure l’aliquota prevista per eventuali regimi sostitutivi.
Per le società di persone e per le società di capitali trasparenti, il risparmio è dato dalla somma delle minori imposte dovute da ciascun socio sul reddito di partecipazione, calcolate con il criterio previsto per gli imprenditori individuali. Ai fini delle addizionali regionale e comunale IRPEF, il calcolo avviene applicando le aliquote vigenti all’importo complessivo degli investimenti agevolabili, nei casi in cui tali addizionali siano dovute.
La circolare ribadisce che il risparmio complessivo, comprensivo di eventuali addizionali, non può superare l’importo comunicato dall’Agenzia, anche se la deduzione produce una perdita riportabile e un effetto fiscale differito in un periodo successivo.
Rinvio ad altre istruzioni
Per gli aspetti non espressamente trattati, la circolare rinvia, in quanto compatibili, alle indicazioni fornite con la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 relativa alla disciplina della c.d. Tremonti-ter, data la similitudine tra le due misure.
Punti principali
Soggetti interessati
Possono accedere all’agevolazione i soggetti che producono reddito d’impresa e svolgono attività classificabili nelle divisioni ATECO 13 (industrie tessili) o 14 (confezione di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia), indipendentemente da natura giuridica, dimensione aziendale e prevalenza dell’attività. L’agevolazione vale anche per residenti in Italia e stabili organizzazioni di non residenti, non è limitata da specifici regimi contabili o d’imposta e può spettare anche a soggetti che iniziano l’attività dal 1° gennaio 2010. Sono invece escluse le imprese in difficoltà ai sensi della disciplina comunitaria richiamata.
Investimenti agevolabili e attività ammissibili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari. Sono considerate agevolabili, nel settore tessile e moda, le attività di ricerca e ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi; le fasi di preparazione del campionario, promozione e gestione del magazzino campioni sono agevolabili solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato. Sono escluse la ricerca fondamentale, l’innovazione di processo e l’innovazione organizzativa, nonché le modifiche di routine o periodiche a prodotti e processi esistenti.
Costi ammissibili
Sono ammissibili, nei limiti di congruità e pertinenza, costi per personale addetto alla ricerca, strumenti e attrezzature di laboratorio, fabbricati e terreni per centri di ricerca, ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti acquisiti a prezzi di mercato, consulenze, spese generali forfetarie nella misura del 10% dei costi del personale e materiali, forniture e prodotti analoghi usati nella ricerca. Per beni ammortizzabili e beni acquisiti in leasing rilevano le quote di ammortamento o le quote capitali dei canoni, secondo le regole richiamate. I costi devono essere adeguatamente documentati e imputati al periodo agevolato secondo il principio di competenza.
Fruizione dell’agevolazione e limiti
La detassazione opera solo ai fini IRPEF e IRES, non ai fini IRAP, mediante variazione in diminuzione del reddito d’impresa del periodo di effettuazione degli investimenti. L’agevolazione non incide sul calcolo degli acconti del periodo d’imposta di effettuazione né su quelli del periodo successivo, che vanno determinati al lordo del beneficio. Il risparmio d’imposta complessivo non può superare l’importo massimo comunicato dall’Agenzia delle entrate e deve rispettare il limite de minimis di 200.000 euro in tre esercizi finanziari.
Cumulo con altre agevolazioni
Il beneficio è cumulabile con misure di favore di carattere generale che non costituiscono aiuti di Stato, salvo diversa previsione delle norme di settore. È indicato come cumulabile, ad esempio, con la deduzione IRAP del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo. Non è invece cumulabile, per i medesimi costi, con il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge 296/2006, né con altri aiuti di Stato che portino a superare le intensità di aiuto consentite.
Procedura di comunicazione e riparto delle risorse
Per fruire del beneficio è necessario presentare telematicamente la comunicazione modello CRT dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, tramite i servizi e il software messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Nel modello vanno indicati l’ammontare degli investimenti agevolabili e il risparmio d’imposta complessivo. Poiché le risorse stanziate ammontano a 70 milioni di euro, l’agevolazione può essere concessa pro-quota in caso di domande eccedenti, entro il limite comunicato al contribuente.
Calcolo del risparmio d’imposta
Per i soggetti IRES il risparmio è determinato applicando l’aliquota del 27,5% all’importo deducibile; per gli imprenditori individuali si calcola la differenza tra l’IRPEF sul reddito d’impresa al lordo e quella al netto della deduzione; per società di persone e società trasparenti si sommano le minori imposte dei soci. Per le addizionali regionale e comunale IRPEF si applicano rispettivamente le aliquote vigenti. Il risparmio complessivo, incluse le addizionali ove dovute, non può eccedere l’importo comunicato dall’Agenzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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