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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12793/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno che la promissaria acquirente intendeva utilizzare per la realizzazione di uno stabilimento industriale, in correlazione all'inserimento dell'area in un piano per insediamenti produttivi. Dopo il venir meno della concreta possibilità di tale utilizzazione, la società acquirente aveva chiesto in giudizio la declaratoria di nullità o di risoluzione del preliminare e la restituzione del doppio della caparra; la promittente venditrice aveva proposto domanda riconvenzionale per la risoluzione di diritto per effetto di diffida ad adempiere, o comunque per inadempimento della controparte. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto; la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando la mancata realizzazione del presupposto economico-funzionale dell'accordo e, soprattutto, il fatto che entrambe le parti avevano comunque chiesto la risoluzione del preliminare. Con il ricorso per cassazione la venditrice ha dedotto: 1) erronea affermazione dell'esistenza di una presupposizione e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; 2) errata qualificazione dei fatti, violazione degli artt. 112 e 167, comma 2, c.p.c. e rilievo officioso di un'eccezione in senso stretto; 3) omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva, in sintesi, che il giudice non poteva introdurre d'ufficio una presupposizione e che il bene promesso in vendita era un terreno agricolo, non un fondo industriale-PIP, con ulteriore contestazione circa lo stato del piano urbanistico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, la carenza di specifica riferibilità dei motivi ad una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata; dall'altro, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse deciso in modo conforme a un consolidato orientamento di legittimità. In particolare, anche a prescindere dalla questione della presupposizione, la sentenza d'appello era sorretta da un autonomo fondamento: essendo state proposte da entrambe le parti domande di risoluzione, il giudice poteva prendere atto dell'impossibilità di prosecuzione del rapporto per effetto della scelta risolutoria di entrambi i contraenti e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di legge. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il rito camerale

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    individua il regime temporale applicabile alla trattazione del ricorso

  • art. 99 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare la pretesa ultrapetizione o pronuncia su eccezione non proposta

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    invocato per contestare la possibilità di rilievo officioso di una questione eccepita in senso stretto

  • art. 1453, comma 2, c.c.

    la Corte vi richiama il principio per cui, in presenza di reciproche domande di risoluzione, può prendersi atto della scelta risolutoria di entrambi i contraenti

  • art. 1458 c.c.

    richiamato per gli effetti restitutori e la disciplina conseguente alla risoluzione del contratto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso è inammissibile se non la colpisce specificamente, anche se contesta altre argomentazioni della decisione.
  • Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice, a fronte di reciproche domande di risoluzione del medesimo contratto proposte dalle parti, pronuncia comunque la risoluzione prendendo atto della scelta risolutoria di entrambe.
  • La pronuncia di risoluzione può essere mantenuta anche quando la Corte d'appello abbia utilizzato argomentazioni ulteriori sulla causa concreta o su un presupposto del contratto, se esiste un fondamento alternativo autonomo non efficacemente censurato in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto o di violazione processuale non è idonea se non incide sulla base decisoria effettivamente adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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