Cassazione Penale, Sentenza n. 45612/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP di Brescia del 20/05/2024 di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di rapina. Il difensore denunciava: (i) violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la comunicazione di notizia di reato della Stazione Carabinieri di Chiari del 24/03/2020 si riferiva ad altri episodi per i quali il ricorrente era già stato condannato e che gli indizi erano desunti da atti contraddittori; (ii) errato computo della pena nella riduzione per la scelta del rito (patteggiamento), lamentando che la riduzione operata era inferiore a 1/3 della pena comminata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis c.p.p., perché i motivi dedotti non rientrano nelle limitate fattispecie consentite di impugnazione della sentenza di applicazione della pena: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegittimità della pena o della misura di sicurezza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l'art. 444 c.p.p. prevede che la pena possa essere ridotta "fino a un terzo", quindi una riduzione inferiore al terzo non è di per sé illegittima. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza della Corte di Cassazione, Roma, 29/10/2024.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La norma consente una riduzione della pena fino a un terzo in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha ritenuto lecita una riduzione inferiore al terzo, quindi la lamentata insufficiente riduzione non integra un motivo di cassazione.
art. 448-bis, comma 2-bis cod. proc. pen.
"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita i motivi di cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena; i motivi proposti dal ricorrente (contestazione di valutazioni probatorie e computo della pena non oltre che questioni soggette a valutazione fattuale) non rientrano nelle categorie ammesse.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma invocata dal difensore per denunciare vizi nella comunicazione della notizia di reato; la Corte non ha ritenuto tale doglianza sufficiente a integrare i motivi ammessi ai sensi dell'art. 448-bis, comma 2-bis.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'ammenda a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma irrogando una somma equitativa di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione contro sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) sono fortemente limitate: ammissibili solo vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, alla mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, a errata qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena/ misura di sicurezza.
- Contestazioni fondate su valutazioni delle prove, sulla congruità o sull'istruttoria che non attengono ai profili formali sopra indicati sono normalmente inammissibili in Cassazione dopo il patteggiamento.
- La previsione di riduzione "fino a un terzo" ai sensi dell'art. 444 c.p.p. permette al giudice di applicare riduzioni anche inferiori al terzo; una riduzione inferiore non costituisce automaticamente motivo di illegittimità.
- Presentare ricorsi apparentemente estranei ai motivi consentiti espone il ricorrente al rischio di condanna per spese e, se sussistono profili di colpa, al pagamento di ammende alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe concentrare il gravame in Cassazione su profili di diritto ben inquadrati nelle categorie ammesse (es. mancanza di consenso dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e dispositivo, errore di diritto nella qualificazione del fatto, illegittimità della pena) e documentare chiaramente tali vizi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45588/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45589/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45591/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45592/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45593/2024 del 12/12/2024
- Sentenza penale · 12 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45594/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →