Cassazione Civile, Ordinanza n. 35452/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro emesso dall'Amministrazione finanziaria, che aveva qualificato unitariamente una serie di operazioni societarie come cessione di ramo d'azienda, valorizzando il risultato complessivo di atti relativi a una società veicolo: costituzione della veicolo, conferimento dell'azienda in essa a copertura di aumento di capitale e successiva cessione dell'intera partecipazione. La società contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado; la CTR Lombardia ha respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'interpretazione degli atti dovesse avvenire secondo le regole generali di ermeneutica e senza ricorrere a elementi extratestuali, non essendo sufficienti gli elementi offerti dall'Ufficio a dimostrare una effettiva cessione di ramo d'azienda. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, in presenza di un comportamento sostanzialmente unitario, ai fini dell'imposta di registro occorra guardare al risultato finale complessivo e non ai singoli risultati parziali e strumentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR perché, alla luce della disciplina dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 come risultante dalla successiva interpretazione autentica e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, l'imposta di registro deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza considerare elementi extra testuali o atti collegati. Di conseguenza, l'affermazione del giudice di merito che escludeva l'uso di elementi aliunde per l'ermeneutica del negozio è stata ritenuta immune da censure. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in considerazione del sopravvenuto intervento della normativa interpretativa durante il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
testo originario: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; testo modificato: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
Per l'imposta di registro rileva la natura intrinseca e gli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, non un insieme di atti collegati o elementi esterni all'atto; l'interpretazione autentica ha efficacia retroattiva.
art. 1, comma 87, lettera a), L. 27 dicembre 2017, n. 205
Ha modificato l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 precisando che la valutazione va compiuta sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, escludendo quelli extra testuali e gli atti collegati.
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145
Ha qualificato la modifica del 2017 come interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, con efficacia retroattiva.
Sentenza Corte costituzionale n. 158/2020
"non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ..."
Ha confermato la legittimità costituzionale della norma come modificata e della sua natura interpretativa.
Sentenza Corte costituzionale n. 39/2021
Ha ribadito la non fondatezza delle questioni già sollevate e ha dichiarato inammissibili ulteriori questioni riferite all'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve essere compiuta avendo riguardo alla intrinseca natura e agli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, non al risultato economico complessivo di una pluralità di operazioni collegate.
- L'interpretazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come risultante dalla normativa di interpretazione autentica, esclude il ricorso a elementi extratestuali e ad atti collegati per riqualificare l'atto registrato.
- Quando interviene una norma di interpretazione autentica nel corso del giudizio, le spese possono essere compensate in ragione dell'evoluzione sopravvenuta del quadro normativo.
- Se il giudice di merito applica l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 attenendosi al testo dell'atto e alle sue caratteristiche intrinseche, la censura per violazione di legge non può fondarsi sulla pretesa rilevanza di elementi esterni o di un'operazione unitaria complessiva.
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