Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202511453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata l’8 maggio 2024 per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, l’ordine di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sul decorso del termine legale di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento dal d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, senza l’adozione di alcun provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento poiché il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare l’istanza e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’amministrazione dovrà valutare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nell’altro Stato membro, considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, e verificando l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. Non è stato anticipato l’esito sostanziale del procedimento né riconosciuto direttamente il titolo. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    la competente autorità deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo estero era decorso senza provvedimento, determinando il silenzio-inadempimento.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate nell’ambito della valutazione dell’equivalenza della formazione professionale conseguita all’estero.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone all’autorità competente di valutare il titolo estero considerando l’insieme delle competenze acquisite e verificando l’equivalenza della formazione ai fini del riconoscimento professionale.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Individua la denominazione del Ministero competente come Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando la normativa applicabile stabilisce un termine perentorio o comunque predeterminato per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, il suo decorso senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione avverso il silenzio.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’amministrazione deve valutare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’interessato, verificando durata, livello e qualità della formazione e non potendo limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
  • L’amministrazione competente deve valutare l’equivalenza della formazione estera e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate; il giudice dell’azione avverso il silenzio ordina la conclusione del procedimento senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione sostanziale del titolo.
  • In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per concludere il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.