Sentenza n. 3854/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 15 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 15 settembre 2025 per il rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni diplomatiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha documentato, in data 7 novembre 2025, l’assenza di immatricolazione del ricorrente per l’anno accademico 2025-2026. Tale circostanza non è stata contestata in fatto dal ricorrente, il quale ha chiesto soltanto un breve rinvio in attesa della comunicazione dell’appuntamento. Inoltre, l’appuntamento presso la sede diplomatica competente è stato fissato per il 15 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’assenza di immatricolazione per l’anno accademico 2025-2026, non contestata dal ricorrente, ha fatto venir meno l’interesse attuale alla definizione della domanda relativa al visto per motivi di studio. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’appuntamento richiesto era stato comunque concesso per il 15 maggio 2026, sicché anche sotto tale profilo non permaneva l’interesse alla decisione sull’inerzia amministrativa. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; il giudizio è divenuto improcedibile quando, per circostanze sopravvenute, è venuto meno l’interesse attuale del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione, anche se l’inerzia originariamente contestata sussisteva.
- La sopravvenuta fissazione dell’appuntamento richiesto presso l’autorità diplomatica può far venir meno l’interesse alla pronuncia sull’obbligo di provvedere limitatamente a tale adempimento.
- Nel procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio, l’assenza non contestata di immatricolazione per l’anno accademico di riferimento può determinare il venir meno dell’interesse attuale alla trattazione della domanda giudiziale concernente il silenzio amministrativo.
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