Ordinanza n. 219/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento a – del decreto n. 6 del 29 gennaio 2026, notificato con la nota sub b), con il quale la Struttura di Missione ZES ha, tra l’altro, disposto l’occupazione d’urgenza preordinata alla espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, dell’area di proprietà dei ricorrenti per la “realizzazione dell’intervento PNRR «Infrastruttura Porto di Salerno – sistemazione della viabilità» – sub-intervento «Miglioramento dell’accessibilità all’area Zes di Salerno dal porto e dall’aeroporto Salerno - Costa d’Amalfi»”; b – della nota del 16 marzo 2026, successivamente notificata, con la quale la Struttura di Missione ZES ha trasmesso il decreto sub a) e comunicato che in data 8 aprile 2026 sarà eseguita l’immissione in possesso dell’area di proprietà dei ricorrenti; c – ove e per quanto occorra, della comunicazione ex art. 17 del D.P.R. n. 327/2001 del 29 gennaio 20206, successivamente comunicata; d – ove e per quanto occorra, della determinazione del Rup del 3 dicembre 2025, con la quale è stata approvata la variante migliorativa, richiamata nei provvedimenti impugnati, non conosciuta; e – di tutti gli atti presupposti, ivi compresi quelli di approvazione del progetto dell’opera e di dichiarazione di pubblica utilità e, comunque, degli atti ad essi preordinati, non conosciuti, collegati, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e atti connessi relativi a un intervento PNRR per la viabilità e l’accessibilità all’area ZES di Salerno
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui la Struttura di Missione ZES ha disposto, ai sensi dell’art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001, l’occupazione d’urgenza dell’area di loro proprietà, nonché la comunicazione dell’immissione in possesso, la comunicazione ex art. 17 d.P.R. n. 327/2001, la determinazione del RUP di approvazione di una variante migliorativa e gli ulteriori atti presupposti relativi all’approvazione del progetto e alla dichiarazione di pubblica utilità. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Collegio ha deciso preliminarmente di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari dell’intervento PNRR.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, individuati come amministrazioni centrali titolari della Missione PNRR da cui è derivato l’intervento. L’obbligo discende dall’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022, applicabile ai ricorsi aventi a oggetto qualsiasi procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR. Tali amministrazioni sono parti necessarie del giudizio, ma non controinteressati in senso tecnico; pertanto, la loro mancata evocazione non determina l’inammissibilità del ricorso e consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. Il termine per provvedere è stato fissato in dieci giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. La domanda cautelare non è stata decisa nel merito: il Collegio ha ritenuto adeguato fissare rapidamente l’udienza pubblica di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., per il 15 luglio 2026. Ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese è stata rinviata alla decisione definitiva; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12-bis, commi 1 e 4, d.l. n. 68/2022
qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR
La disposizione si applica anche ai giudizi relativi a procedimenti espropriativi connessi a interventi PNRR e introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario in favore delle amministrazioni centrali titolari dell’intervento.
art. 1, comma 4, lett. l), d.l. n. 77/2021, convertito dalla l. n. 108/2021
Richiamato quale riferimento per l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie; la disposizione è resa applicabile dall’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022 anche alle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR.
art. 41 c.p.a.
Richiamato per distinguere la pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato dalle ulteriori amministrazioni centrali titolari dell’intervento, qualificate come parti necessarie atipiche.
art. 55, comma 1, c.p.a.
Richiamato nel dispositivo quale base della trattazione cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio, di fissare celermente l’udienza di merito in luogo della decisione immediata sulla sospensione.
art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001
Base normativa indicata nel decreto impugnato per disporre l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione.
art. 17 d.P.R. n. 327/2001
Riferimento normativo della comunicazione relativa al procedimento espropriativo, anch’essa impugnata in via eventuale.
D.M. n. 492 del 3 dicembre 2021
Utilizzato per individuare il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale quali amministrazioni centrali titolari della Missione PNRR pertinente.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi a oggetto qualsiasi procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR, le amministrazioni centrali titolari dell’intervento sono parti necessarie del giudizio ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022.
- Le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR sono parti necessarie atipiche, ma non assumono la qualità di controinteressati in senso tecnico; la loro mancata notifica iniziale non comporta quindi l’inammissibilità del ricorso, potendo il giudice ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 49 c.p.a.
- La partecipazione delle amministrazioni centrali titolari dell’intervento PNRR è funzionale a garantire il loro monitoraggio diretto e continuo sugli esiti e sulla regolarità delle procedure amministrative, in ragione dell’incidenza di tali procedure sull’utilizzo degli stanziamenti europei.
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., rinviando la decisione sulla domanda cautelare.
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