Parere n. 1810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro la Questura di -OMISSIS- ed il Ministero dell’interno per l’annullamento: - del decreto del Questore di -OMISSIS- Cat.6/F/MIPQ00/2024/199413 Div. P.A.S. del 6 settembre 2024, notificato il 30 successivo, con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia; - della comunicazione della Questura di -OMISSIS- prot. n.0363223 del 27 agosto 2024, notificata il 28 successivo recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del 6 settembre 2024 di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia e comunicazione dei motivi ostativi del 27 agosto 2024
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, deducendo, con un unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 TULPS e degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente, travisamento ed erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. Ha sostenuto di essere immune da precedenti penali, di avere una condotta irreprensibile e di essersi trasferito nel luogo di residenza attuale sin dal 1990, negando che sussistesse un contesto familiare e ambientale ostativo; ha inoltre riferito di non avere ricevuto comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico. L’amministrazione aveva fondato il diniego sul contesto familiare del richiedente, nel quale era presente uno zio paterno detenuto e indicato come figura di rilievo di un clan criminale, e aveva ritenuto insufficienti le memorie con cui il richiedente dichiarava di avere avuto con lo zio soltanto contatti sporadici, consistenti in visite in carcere sollecitate dal padre.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso. Ha ricordato che il porto e l’utilizzo di armi non costituiscono un diritto e che il rilascio o il rinnovo richiedono una valutazione prognostica preventiva sull’affidabilità dell’interessato e sulla possibilità di abuso. In tale ambito l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità: il giudizio di inaffidabilità può basarsi anche su circostanze non penalmente rilevanti, non direttamente imputabili al richiedente e non riconducibili alla sua buona condotta, senza che occorra dimostrare una pericolosità sociale o un precedente abuso dell’arma. La decisione ha natura cautelare e deve poggiare su circostanze concrete, valutate in modo non irrazionale e con motivazione congrua. Il rinnovo non genera un affidamento al mantenimento del titolo, poiché ogni domanda comporta un controllo attuale e penetrante dei requisiti. Il sindacato sulla valutazione amministrativa è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto la Sezione ha ritenuto che l’istruttoria fosse puntuale e completa e che il giudizio di inaffidabilità fosse adeguatamente motivato; non ha quindi ravvisato i vizi denunciati. Le ulteriori doglianze non espressamente esaminate sono state ritenute irrilevanti o comunque inidonee a condurre a un diverso esito. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Osservazioni
Unico motivo - Discrezionalità e valutazione prognostica sull’affidabilità
Il motivo è respinto. Il diniego di rinnovo può fondarsi su circostanze concrete anche non penalmente rilevanti, non direttamente imputabili al richiedente e non riconducibili alla sua condotta personale, se valutate in modo non irrazionale e con motivazione congrua. Non occorre provare una pericolosità sociale né un precedente abuso dell’arma. Nel caso concreto l’istruttoria è stata ritenuta puntuale e completa e il giudizio di inaffidabilità adeguatamente motivato.
Unico motivo - Affidamento per precedenti rinnovi e mancata comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico
La Sezione ha chiarito che i precedenti rinnovi non fondano un legittimo affidamento al riottenimento del titolo, poiché ogni rinnovo comporta un nuovo controllo attuale e penetrante. La doglianza relativa alla mancata comunicazione dell’esito del gravame gerarchico e gli ulteriori profili non espressamente trattati sono stati considerati irrilevanti o comunque inidonei a modificare la decisione.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Costante giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, ai sensi degli artt.11, 39 e 43 TULPS, l’amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi al verificarsi di situazioni genericamente anche non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato. Infatti per il diniego di tali autorizzazioni non è necessario né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Le disposizioni consentono di fondare il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi su elementi che mettano in dubbio l’affidabilità, anche se non attengono alla buona condotta dell’interessato; non è necessario dimostrare pericolosità sociale o un abuso già verificatosi.
artt. 11, 39, 42 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Ancor più, ai fini della revoca ovvero del mancato rinnovo, l’autorità di pubblica sicurezza ha un’ampia discrezionalità nell’individuare gli indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, che possono anche essere costituiti da fatti privi di rilievo penale e non direttamente riconducibile al richiedente, purché l’apprezzamento degli elementi di fatto su cui poggia il diniego non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.
Nel diniego di rinnovo l’autorità può valorizzare fatti non penalmente rilevanti e non direttamente imputabili al richiedente, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia sorretto da motivazione congrua.
artt. 699 c.p. e 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110
Il possesso o l’utilizzo di un’arma da parte di un cittadino non è qualificabile come un diritto, ma costituisce un quid pluris - in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, della legge n.110 del 1970 - la cui concessione risente della necessità che l’autorità di pubblica sicurezza possa, rectius debba compiere un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso.
Il possesso e l’uso dell’arma costituiscono una deroga al divieto generale e non un diritto soggettivo; la concessione richiede una valutazione preventiva che escluda la possibilità di abuso.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è indicata tra le norme invocate dal ricorrente, ma il parere non ne sviluppa un’autonoma interpretazione né fonda su di essa la decisione.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Ancor più, ai fini della revoca ovvero del mancato rinnovo, l’autorità di pubblica sicurezza ha un’ampia discrezionalità nell’individuare gli indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, che possono anche essere costituiti da fatti privi di rilievo penale e non direttamente riconducibile al richiedente, purché l’apprezzamento degli elementi di fatto su cui poggia il diniego non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo.
Il parere applica il requisito della motivazione congrua al giudizio di inaffidabilità e ritiene legittimo il diniego quando l’apprezzamento dei fatti è non irrazionale e adeguatamente motivato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali terzi citati.
La disposizione è applicata a fondamento dell’ordine di oscurare le generalità e gli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, per tutelarne i diritti o la dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente ed eventuali terzi citati.
Il parere richiama la disposizione, insieme all’art. 52 del codice privacy, a sostegno dell’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Il rilascio e il rinnovo del porto d’armi non costituiscono un diritto: l’autorità di pubblica sicurezza deve formulare una valutazione prognostica preventiva volta a escludere la possibilità di abuso dell’arma.
- Il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi può fondarsi su circostanze anche prive di rilievo penale, non direttamente imputabili al richiedente o non riconducibili alla sua buona condotta; non è necessario dimostrare né una pericolosità sociale né un abuso già avvenuto, purché la valutazione dei fatti sia non irrazionale e adeguatamente motivata.
- Il diniego di un’autorizzazione di polizia in materia di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: è sufficiente che la possibilità di abuso sia sorretta da circostanze di fatto puntuali e attuali al momento dell’adozione.
- I precedenti rinnovi del porto d’armi non fondano un legittimo affidamento al rinnovo successivo, perché ogni istanza comporta un controllo attuale e penetrante sul permanere dei requisiti e sull’assenza di elementi indicativi di abuso.
- La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità per il porto d’armi è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario contro il diniego del Questore di rinnovare una licenza di porto di fucile per uso caccia. Il parere conclude per il rigetto del ricorso, ritenendo legittima la valutazione di inaffidabilità del richiedente.
Fatti e provvedimenti impugnati
Il richiedente aveva presentato istanza di rinnovo il 23 febbraio 2024. A seguito dell’istruttoria, l’amministrazione aveva rilevato la sua stabile collocazione in un contesto familiare nel quale figurava uno zio paterno detenuto e indicato come elemento di rilievo di un clan criminale, nonché coinvolto in attività illecite. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi, il richiedente aveva sostenuto di non avere rapporti con lo zio, salvo sporadiche visite in carcere sollecitate dal padre. Il Questore aveva ritenuto insufficienti le memorie e, con decreto del 6 settembre 2024, notificato il 30 settembre, aveva respinto l’istanza.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e la comunicazione dei motivi ostativi del 27 agosto 2024. Ha dedotto, in un unico articolato motivo, violazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 TULPS e degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. Ha affermato di essere immune da precedenti penali, di avere una condotta irreprensibile e di essersi trasferito nel luogo di residenza attuale sin dal 1990. Ha anche lamentato di non avere ricevuto comunicazione dell’esito del ricorso gerarchico, respinto con decreto del 3 febbraio 2025.
Quadro giuridico e natura della valutazione
La Sezione richiama il principio per cui il possesso e l’uso delle armi non costituiscono un diritto, ma una facoltà sottoposta a controllo preventivo, in deroga al divieto generale previsto dagli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, della legge n. 110/1975. L’autorità di pubblica sicurezza deve svolgere una valutazione prognostica diretta a escludere la possibilità di abuso e dispone, a tal fine, di ampia discrezionalità.
Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, l’inaffidabilità può essere desunta anche da situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato. Non occorrono né un giudizio di pericolosità sociale né la prova di un abuso precedente; possono rilevare fatti privi di rilievo penale e non direttamente riconducibili al richiedente, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e la motivazione sia congrua. I dinieghi e le revoche hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e devono poggiare su circostanze concrete sussistenti al momento dell’adozione.
Rinnovo e sindacato sulla discrezionalità
Ogni domanda di rinnovo comporta un controllo attuale e penetrante sul permanere dei requisiti e sull’uso o non abuso del titolo. Perciò i precedenti rinnovi non attribuiscono al privato un legittimo affidamento al rilascio di quello successivo e non impediscono all’amministrazione di rivalutare l’opportunità di mantenere l’autorizzazione.
Il sindacato sulla valutazione dell’autorità è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, con verifica della logicità della valutazione rispetto alla rilevanza degli elementi accertati.
Valutazione del caso concreto e conclusione
La Sezione ha ritenuto che l’amministrazione avesse svolto un’istruttoria puntuale e completa e avesse motivato adeguatamente il giudizio di inaffidabilità, fondato sul contesto familiare e sugli elementi raccolti. Non ha ravvisato i vizi dedotti dal ricorrente né ragioni per sostituire la valutazione amministrativa con una diversa conclusione. Le doglianze non espressamente esaminate sono state considerate irrilevanti o comunque inidonee a determinare un esito differente. Il parere è pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
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