Sentenza del 27/06/2018 n. 2967 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARI - Rifiuti speciali - Scarti di produzione - Esclusione da imposizione - Smaltimento in proprio - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di escludere gli scarti di produzione dall'imposizione TARI è stata respinta. Il solo fatto che il contribuente provveda autonomamente allo smaltimento degli scarti di lavorazione non dimostra né la loro qualificazione come rifiuti speciali non assimilabili né l'inesistenza del presupposto impositivo. In assenza di tale prova, l'imposizione TARI resta dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli scarti derivanti dal processo produttivo dovessero essere esclusi dalla TARI poiché smaltiti autonomamente. La contestazione non è stata ritenuta sufficiente: occorreva dimostrare che tali scarti fossero rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e che, per la loro specifica natura, non fossero soggetti al servizio pubblico di raccolta.
Norme richiamate
Disciplina della TARI e dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani
L'esclusione dalla TARI richiede la prova che i rifiuti prodotti siano speciali e non assimilabili agli urbani, secondo la relativa disciplina normativa. La qualificazione non può essere desunta dal solo fatto che il produttore li smaltisca autonomamente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione dalla TARI sugli scarti di produzione, il contribuente deve dimostrare in modo concreto la natura di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
- Lo smaltimento autonomo o in proprio non è, da solo, sufficiente a escludere il tributo: occorre documentare sia la tipologia dei rifiuti sia le modalità effettive di gestione.
- La prova può richiedere documentazione tecnica e amministrativa, come descrizione del ciclo produttivo, classificazione dei rifiuti, formulari, contratti e attestazioni di conferimento a operatori autorizzati.
- In caso di mancata prova della non assimilabilità, l'area o l'attività può rimanere soggetta alla TARI secondo le regole ordinarie.
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