Sentenza n. 921/2026 - Latina, Sezione 1
Per l’annullamento a) del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno (cod. assicurata -OMISSIS-), n. prot. -OMISSIS-, notificato in data 28.02.2025; b) di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia nel 2016 quando era minorenne al seguito del padre, collaboratore dell'Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo, aveva presentato nel giugno 2023 una domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Dopo il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, la Questura adottava il diniego, rilevando l'anomalia e l'irricevibilità del kit postale, l'incompletezza del modello 209, l'assenza della prova della data di ingresso, della documentazione abitativa, dell'autorizzazione o del visto per lavoro subordinato e della richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione. La ricorrente deduceva la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 3 e 21-septies l. 241/1990, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione e falsa applicazione del d.lgs. 286/1998. Sosteneva di possedere un contratto di lavoro, una sistemazione abitativa e un significativo percorso di integrazione, e lamentava che tali elementi non fossero stati adeguatamente valutati. Il Collegio non ha considerato la memoria e la documentazione depositate il 6 luglio 2026 perché tardive rispetto al termine perentorio dell'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha riqualificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., i vizi dedotti come possibili cause di annullabilità, escludendo la nullità poiché non ricorreva alcuna delle ipotesi tassative dell'art. 21-septies l. 241/1990. La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata: il diniego esponeva in modo chiaro ed esaustivo le ragioni fattuali e giuridiche della decisione. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e violazione del d.lgs. 286/1998. La domanda era priva di requisiti ed elementi essenziali; la ricorrente, nonostante il preavviso di rigetto, non aveva prodotto la documentazione richiesta sulla data di ingresso, sull'autorizzazione o sul visto per lavoro subordinato, sul nulla osta e sulla situazione abitativa. Il documento relativo alla proroga del contratto di lavoro era successivo sia alla domanda sia al diniego e, comunque, il solo rapporto di lavoro non sarebbe stato sufficiente, in assenza degli ulteriori presupposti. L'onere di provare i requisiti gravava sulla richiedente per la documentazione nella sua disponibilità, sicché la Questura non era tenuta a svolgere un'ulteriore istruttoria; inoltre, la carenza degli elementi richiesti dall'art. 22 d.lgs. 286/1998 avrebbe comunque impedito l'accoglimento. Il TAR ha precisato che la ricorrente può presentare una nuova istanza conforme alle condizioni di legge. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La memoria e la documentazione depositate oltre il termine previsto non possono essere considerate dal giudice.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di qualificare diversamente i vizi dedotti, riqualificando nella specie le censure come possibili vizi di annullabilità anziché di nullità.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione del provvedimento che esponga le ragioni di fatto e di diritto; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito all'amministrazione di indicare la documentazione necessaria e alla richiedente di produrre osservazioni e integrazioni prima dell'adozione del diniego.
art. 21-septies l. 241/1990
Le ipotesi di nullità del provvedimento sono tassative; la carenza di motivazione o di istruttoria, ove sussistente, dà luogo ad annullabilità e non a nullità.
art. 22 d.lgs. 286/1998
La domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere corredata dagli elementi e dai presupposti richiesti dalla disciplina dell'ingresso e del soggiorno per lavoro subordinato; la loro mancata dimostrazione impedisce il rilascio del titolo.
Massime di principio
- La carenza di motivazione o di istruttoria di un provvedimento amministrativo, quando non ricorre una delle ipotesi tassative di cui all'art. 21-septies l. 241/1990, integra un vizio di annullabilità e non determina la nullità dell'atto.
- Il diniego di un permesso di soggiorno può fondarsi sulla mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dei requisiti e della documentazione essenziali previsti per il titolo richiesto, quando l'amministrazione abbia previamente indicato tali carenze mediante il preavviso di rigetto.
- In materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la titolarità o la produzione di un contratto di lavoro non è di per sé sufficiente se mancano gli ulteriori presupposti documentali richiesti, inclusi quelli relativi all'ingresso, all'autorizzazione o al visto, al nulla osta e alla situazione abitativa.
- Quando la documentazione necessaria a provare i presupposti del provvedimento richiesto è nella disponibilità dell'istante, grava su quest'ultimo l'onere di produrla; in tal caso l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'ulteriore istruttoria sostitutiva dell'onere documentale del richiedente.
- Nel giudizio amministrativo non possono essere valutate memorie e documenti depositati oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73 c.p.a. e la documentazione sopravvenuta rispetto all'istanza e al provvedimento impugnato non può dimostrare la legittimità originaria della domanda amministrativa.
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