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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40706/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca del denaro sequestrato (circa 500 euro) disposta con la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. La ricorrente deduceva la mancata ricorrenza del nesso pertinenziale tra la somma e l'attività di spaccio, contestando l'applicazione delle norme sulla confisca (art. 85-bis d.P.R. 309/1990, art. 240-bis c.p. e art. 125 c.p.p.) e lamentando l'insufficiente motivazione sui presupposti della confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la ricorrente, avendo concordato la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), ha implicitamente ammesso i fatti contestati, compresa la qualificazione del denaro come "provento" dell'attività di spaccio; di conseguenza non poteva impugnare in Cassazione la confisca che era stata motivata dal giudice in relazione a quella attività. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la richiesta implica un'ammissione implicita dei fatti, limitando la possibilità di impugnazione in Cassazione sugli stessi profili di responsabilità sostanziale

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Tipo penale relativo alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti, contestato all'imputata quale fatto di base del patteggiamento

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla confisca per i reati di stupefacenti; il giudice ha ritenuto applicabile la confisca al denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio

  • art. 240-bis cod. pen.

    Riguarda la confisca per equivalente e altri istituti patrimoniali; la ricorrente sosteneva la mancata verifica dei presupposti, ma la Corte ha ritenuto che l'ammissione implicita dei fatti nell'ambito del patteggiamento escluda il sindacato in Cassazione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla confisca; la Corte ha ritenuto che la motivazione del GUP, che collegava il denaro all'attività delittuosa ammessa, sia sufficiente rispetto al ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata per chiarire il regime di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento; anche prima della novella era consolidato che la sentenza di patteggiamento non può essere sindacata in Cassazione sui presupposti di fatto ammessi dall'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma e disposto anche un versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama le formalità della sintesi dei motivi di ricorso; il ricorso era articolato conformemente a tale disposizione ma non ha superato la questione dell'ammissione implicita dei fatti

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) comporta, di regola, un'ammissione implicita dei fatti contestati e limita la possibilità di impugnare in Cassazione i presupposti di fatto della responsabilità.
  • Chi patteggia difficilmente potrà contestare in sede di legittimità quesiti relativi al nesso tra beni confiscati e attività delittuose quando tale nesso sia stato richiamato dal giudice in motivazione e derivi dall'imputazione ammessa.
  • Le doglianze sulla confisca devono essere sollevate prima o nel corso del procedimento di patteggiamento; eccezionalmente, se vi è manifesta carenza di motivazione o violazione di norme sostanziali non attenibili all'ammissione, può sussistere spazio per sindacato, ma è una strada limitata.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe valutare l'opportunità di non aderire al patteggiamento se si intende contestare il collegamento patrimoniale tra somme e attività delittuosa, oppure chiedere espressamente al giudice motivazione specifica e puntuale sulla confisca.
  • La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso e irrogare sanzioni processuali (spese e versamento alla Cassa delle ammende) se il ricorso insiste su profili implicitamente ammessi con il patteggiamento.

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