Ordinanza n. 7565/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1. del decreto n. 2284/2025, avente data 21/10/2025, a firma dell'USR Lombardia, tramite cui l'odierna ricorrente è stata esclusa dal Concorso docenti ai sensi del ddg. n. 3059/2024 per presunta assenza dei requisiti di ammissione; 2. nonché della comunicazione via e-mail avente data 16/10/2025, a firma dell'USR Lombardia, tramite cui veniva comunicato all'odierna ricorrente l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura per la classe di concorso ADMM Lombardia; 3. della comunicazione avente data 20/10/2025, a firma dell'USR Lombardia, ivi compreso il relativo allegato, mediante cui, in risposta alle osservazioni presentante dall'odierna parte istante, veniva comunicato come la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti previsti; 4. nonché della graduatoria di merito definitiva e dell'elenco degli idonei per la classe di concorso ADMM Lombardia, pubblicata in data 22/10/2025 e del relativo decreto di approvazione di cui al prot. n. 2288, a firma dell'USR Lombardia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compare l'odierna ricorrente; 5. di ogni eventuale rettifica o modifica delle anzidette graduatorie, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, se intese in senso escludente; 6. delle graduatorie provvisorie e del relativo decreto di approvazione, ove esistenti, ivi compresa qualunque altra modifica o rettifica, nella parte in cui escludono l'odierna ricorrente; 7. di qualunque altro esito o provvedimento escludente, comunicato anche tramite piattaforma informatica online, anche dal protocollo sconosciuto, nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente per presunta assenza dei requisiti di ammissione; 8. dell'avviso di cui al prot. n. 58017 del 31/10/2025, a firma dell'USR Lombardia e dei relativi allegati, ed avente ad oggetto le operazioni propedeutiche al reclutamento per l'a.s. 2025/2026 dalle graduatorie di merito anche per la classe di concorso ADMM, ove inteso in senso escludente; 9. nonché del decreto di cui al prot. n. 2367 del 04/11/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Lombardia, tramite cui sono stati individuati i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato all'immissione in ruolo a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nonché tramite cui è stata assegnata la provincia ai docenti individuati, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; 10. del provvedimento di cui al prot. n. 58812 del 05/11/2025, a firma dell'USR Lombardia, contenente le operazioni di assegnazione della sede per i docenti individuati quali destinatari di contratto con esclusione della ricorrente; 11. nonché del decreto di cui al prot. n. 59224 del 07/11/2025 e dei relativi allegati, a firma dell'USR Lombardia, tramite cui sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato/determinato finalizzato all'immissione in ruolo, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; 12. di qualunque decreto e provvedimento di assunzione dei vincitori per la classe di concorso ADMM per la regione Lombardia, ivi compresi gli avvisi, le fasi e i turni di reclutamento, nella parte in cui non è compresa l'odierna ricorrente a causa della sua esclusione; 13. nonché dei contratti di assunzione, nella parte in cui escludono l'odierna ricorrente; 14. dei decreti relativi alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per la cdc ADMM Lombardia, ove intesi in senso escludente; 15. degli atti di valutazione delle prove, delle griglie, dei verbali, dei giudizi espressi, ivi compresa la valutazione dei titoli, ove intesi in senso escludente per l'odierna parte istante; 16. in via subordinata di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del MIM, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi le griglie ed i relativi allegati e tabelle (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B); 17. del decreto del MIM 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”, ivi compresi gli allegati e le relative tabelle; 18. nonché, ove occorra, della circolare n. 13731/2024, a firma del MIM, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione, del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V, avente ad oggetto la trasmissione dei documenti dei docenti con titolo estero, nella parte in cui dovesse essere inteso in senso escludente; 19. nonché di ogni eventuale giudizio ei rigetto espresso attorno alla domanda trasmessa dalla parte ricorrente. 20. di qualunque altra nota e/o circolare, se intese nel senso di escludere i docenti con titolo estero, la cui domanda non è stata inviata mediante la piattaforma online; 21. nonché del calendario di presentazione delle istanze, ivi comprese le eventuali modifiche, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante; 22. del decreto del Ministro dell'Istruzione del 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 23. del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 24. nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 25. del decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 26. del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”; 27. del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 luglio 2024, n. 158, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25”; 28. nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”; 29. del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1; 30. di ogni allegato ai predetti decreti ivi comprese le relative tabelle e di ogni eventuale rettifica e/o modifica alla procedura pubblica concorsuale indetta per il reclutamento del personale docente nei limiti di interesse della parte istante; nonché del decreto ministeriale di cui prot. n. 137 del 11/07/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna ricorrente in quanto esclusa dal concorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso docenti per la classe di concorso ADMM Lombardia, nonché gli atti successivi di formazione delle graduatorie e di reclutamento nella parte escludente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia l'ha esclusa dal concorso docenti indetto ai sensi del d.d.g. n. 3059/2024, per presunta carenza dei requisiti di ammissione. Ha inoltre impugnato gli atti endoprocedimentali di comunicazione dell'avvio del procedimento e di rigetto delle osservazioni, le graduatorie definitive e provvisorie, gli atti di reclutamento, assegnazione della provincia e della sede, i contratti di assunzione e gli ulteriori atti presupposti, inclusi il bando, i decreti ministeriali e la circolare relativa ai docenti con titolo estero, nella parte ritenuta escludente. Con precedente ordinanza cautelare n. 559 del 26 gennaio 2026 il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris e sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione. Poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione a tale ordinanza, la ricorrente ha presentato, previa notificazione alle parti e ai controinteressati, istanza motivata di misure attuative ai sensi dell'art. 59 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di misure attuative ex art. 59 c.p.a., rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, della precedente ordinanza cautelare n. 559/2026 e che l'amministrazione non aveva formulato eccezioni. Ha ordinato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia di dare esecuzione alla misura cautelare entro il 20 maggio 2026, sospendendo il provvedimento di esclusione e riammettendo con riserva la ricorrente alla procedura concorsuale nella posizione spettante in graduatoria. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza compenso e con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza della ricorrente. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia al pagamento delle spese della fase, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare originaria, già accolta con la precedente ordinanza n. 559/2026.
art. 59 c.p.a.
Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative. Il tribunale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese.
In caso di mancata esecuzione di una misura cautelare, consente all'interessato di chiedere al TAR misure attuative; il giudice può esercitare i poteri propri del giudizio di ottemperanza, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, totale o parziale, di un provvedimento cautelare amministrativo legittima la parte interessata a chiedere al TAR, mediante istanza motivata notificata alle altre parti, l'adozione delle opportune misure attuative ai sensi dell'art. 59 c.p.a.
- Nella fase attuativa della tutela cautelare il TAR può esercitare i poteri propri del giudizio di ottemperanza e imporre all'amministrazione un termine per l'esecuzione della misura cautelare.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un'ordinanza cautelare, il TAR può nominare sin da subito un commissario ad acta, anche prevedendo che operi su istanza della parte interessata e fissando il termine per l'adempimento.
- La sospensione cautelare di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale può essere attuata mediante la riammissione con riserva dell'interessato alla procedura, nella posizione spettante in graduatoria.
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