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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33443/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA richiesto per l’anno d’imposta 2009 da una società che l’Amministrazione finanziaria aveva qualificato come non operativa, negando quindi il rimborso sul presupposto della disciplina delle società di comodo. In appello la CTR aveva invece ritenuto che la società si trovasse in una fase di avvio iniziale e che avesse sostenuto spese documentate per avviamento e acquisto di macchinari destinati al ciclo produttivo, senza acquisti o spese per finalità estranee all’attività imprenditoriale. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 30 l. n. 724/1994 e 3, comma 45, l. n. 662/1996, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto superata la presunzione legale di non operatività; il secondo per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c., deducendo una motivazione solo apparente o comunque un esame superficiale dell’appello dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della CTR fosse conforme ai principi affermati dalla Corte di giustizia UE e dalla successiva giurisprudenza di legittimità: la disciplina interna sulle società non operative non può essere applicata nel senso di negare automaticamente il diritto al rimborso/detrazione IVA per il solo mancato superamento di una soglia di ricavi, occorrendo invece verificare se il soggetto abbia effettivamente esercitato un’attività economica, se i beni e servizi acquistati siano stati impiegati per operazioni imponibili e se non vi siano frode o abuso. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato attività di avvio e investimenti produttivi documentati; l’Ufficio non aveva contestato in modo specifico tali circostanze fattuali, limitandosi a una diversa valutazione giuridica. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e non apparente. Nulla sulle spese, secondo il testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    È il parametro di legittimità invocato per censurare l’interpretazione della disciplina sulle società non operative.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare un vizio motivazionale/di pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    La norma sulle società non operative stabilisce una presunzione relativa fondata sul test di operatività; tuttavia, alla luce del diritto UE, non può operare nel senso di negare automaticamente il diritto al rimborso o alla detrazione IVA in assenza di frode o abuso.

  • art. 3, comma 45, l. n. 662 del 1996

    Richiamato come disposizione connessa alla disciplina delle società di comodo e alla presunzione di non operatività.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per contestare la motivazione della sentenza, ma la Corte la considera adeguata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia/esame dell’appello, censura ritenuta infondata.

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per il solo mancato raggiungimento di una soglia di ricavi o di operazioni a valle.

  • art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    Non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA a chi svolga effettivamente attività economica, anche se il volume delle operazioni non raggiunge una soglia nazionale.

  • art. 273 direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri possono adottare misure di controllo, ma non oltre il necessario e senza comprimere il diritto alla detrazione in assenza di frode o abuso.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    È richiamato come meccanismo di compensazione precluso dalla disciplina interna per le società non operative.

  • art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154 del 1988

    È richiamato come norma sulla cessione del credito IVA, preclusa dalla disciplina delle società non operative.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come termine decadenziale biennale per le domande di rimborso, salvo discipline speciali.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    Regola la richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA, specie quando l’attività cessa; il credito va accertato secondo le condizioni previste dalla norma e dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • In materia di società non operative, la disciplina interna non può essere applicata in modo automatico e meramente quantitativo per negare il diritto alla detrazione, compensazione, cessione o rimborso dell’IVA, dovendosi verificare se il contribuente abbia effettivamente svolto un’attività economica.
  • Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, principio fondamentale del sistema comune dell’IVA, può essere limitato solo in presenza di frode, evasione o abuso; una soglia di ricavi insufficiente, da sola, non basta a giustificare la perdita del diritto.
  • La detrazione IVA può spettare anche in assenza di operazioni attive, quando gli acquisti di beni e servizi siano effettuati per attività preparatorie o di avvio, purché siano supportati da elementi oggettivi che ne dimostrino l’inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa.
  • Per ottenere il rimborso del credito IVA, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del credito; la dichiarazione fiscale, da sola, non è sufficiente a dimostrarne l’esistenza.
  • L’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto in dichiarazione anche quando siano scaduti i termini per l’accertamento dell’imposta dovuta, poiché la contestazione riguarda l’an e il titolo del credito, non la sola rettifica dell’imponibile.
  • Nel sindacato di legittimità sulla motivazione, non è sufficiente denunciare una diversa lettura del materiale fattuale se la sentenza di merito contiene una motivazione chiara, completa e logicamente coerente con l’oggetto del gravame.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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