Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 12293 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato l'accertamento IVA relativo all'anno 2001. L'accertamento riguardava l'indebita applicazione del regime IVA del margine alla rivendita di autovetture usate. I veicoli erano stati originariamente intestati a una società tedesca di autonoleggio, soggetto passivo IVA che, secondo la Corte, doveva presumersi avesse detratto l'imposta all'acquisto. Poiché il regime del margine richiede che l'IVA non sia stata detratta nella fase precedente, l'Agenzia sosteneva che le successive cessioni dovessero essere assoggettate al regime IVA ordinario. La contribuente riteneva invece sufficiente la fattura del cedente italiano recante l'indicazione del regime del margine e negava di avere l'obbligo di verificare la correttezza sostanziale dell'applicazione del regime.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza d'appello e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente contro l'accertamento. Ha stabilito che il regime del margine, in quanto speciale e derogatorio rispetto al regime IVA ordinario, presuppone la mancata detrazione dell'IVA da parte dei cedenti nella catena commerciale. Nel caso concreto, la provenienza dei veicoli da una società di autonoleggio e la loro destinazione all'attività d'impresa consentivano di presumere l'avvenuta detrazione dell'IVA a monte. La contribuente, quale cessionaria nazionale, avrebbe dovuto provare la sussistenza dei presupposti del regime e adottare una particolare diligenza nella verifica della filiera. La mera regolarità formale della fattura non era sufficiente. Autoshop 2000 è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.283 euro, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 36

    La disposizione disciplina il regime IVA del margine per i beni d'occasione. La Corte lo qualifica come regime speciale e derogatorio rispetto al regime ordinario, applicabile solo quando ricorrono i relativi presupposti, tra cui la mancata detrazione dell'IVA nella fase di acquisto.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 314

    La disciplina europea conferma che il regime del margine per i beni d'occasione è un regime particolare dell'IVA, destinato a evitare la doppia imposizione, e non può essere applicato quando i presupposti sostanziali non sono dimostrati.

  • Sesta direttiva CEE, art. 26-bis

    La norma, richiamata quale disciplina europea omologa, sostiene la natura eccezionale del regime del margine e la necessità che nella catena delle cessioni non sia stata detratta l'IVA.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine per autoveicoli usati non si applica automaticamente perché la fattura del cedente lo indica: occorre verificare e, se necessario, dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali.
  • Quando i veicoli provengono da società di autonoleggio, leasing, concessionarie o altri operatori che li hanno utilizzati nell'attività d'impresa, può presumersi che l'IVA sia stata detratta all'acquisto; in tal caso il regime del margine è normalmente escluso.
  • Il cessionario professionale deve svolgere verifiche proporzionate alla propria competenza e alle informazioni disponibili, inclusi i dati dei libretti di circolazione e l'identità e attività del cedente originario.
  • L'onere di provare i presupposti di un regime fiscale speciale grava sul contribuente che intende beneficiarne, soprattutto quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi contrari.
  • La regolarità formale della fattura non elimina la responsabilità del cessionario se emergono circostanze che rendono dubbia l'applicazione del regime del margine o indicano una possibile detrazione dell'IVA a monte.
  • In presenza di una catena di cessioni, il regime del margine richiede che nessuno dei cedenti rilevanti abbia detratto l'IVA secondo il presupposto interpretato dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.