Cassazione Penale, Ordinanza n. 14153/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza emessa in camera di consiglio. Per effetto dell'inammissibilità, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e in assenza di una causa di inammissibilità incolpevole.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza della Corte di appello di Torino emessa ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., dunque nel procedimento di riparazione per l'errore giudiziario. La Corte di cassazione non entra nel merito del provvedimento impugnato, poiché rileva d'ufficio che il ricorso è stato proposto oltre il termine di quindici giorni previsto per i provvedimenti emessi in camera di consiglio: l'ordinanza era stata comunicata il 10/12/2025 e il ricorso era stato depositato il 29/12/2025. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile per tardività. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero per inammissibilità incolpevole.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Richiamato come base procedurale del provvedimento della corte d'appello in tema di riparazione per errore giudiziario.
art. 315 c.p.p.
Richiamato come norma procedurale del giudizio di riparazione per errore giudiziario deciso dalla corte d'appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura quando il ricorso è tardivo.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
Stabilisce il termine di quindici giorni per impugnare i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio.
art. 616 c.p.p.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero per inammissibilità incolpevole.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi in camera di consiglio, il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione del provvedimento ed è quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
- Il deposito del ricorso oltre il termine legale comporta l'inammissibilità del gravame, che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, trova applicazione l'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità sia incolpevole.
- Nel procedimento di riparazione per errore giudiziario, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, se ricorrente in cassazione e soccombente per inammissibilità, sopporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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