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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - delle intimazioni di pagamento, aventi medesimo contenuto, n° 014 2024 90184364 90/000 e n° 014 2024 90186931 53/000, emesse dall’Agenzia delle entrate-riscossione, distintamente notificate ai deducenti nella medesima data del 12.8.2024, per riferita cartella di pagamento n. 014 2021 0024028986, notificata il 28.9.2021, inerente a “Prelievo Latte sulle consegne - Capitale”, “Prelievo Latte sulle consegne - Interessi”, “Ente che ha emesso il ruolo Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”, per gli anni 1997, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 e 2007.

Giustizia amministrativa202401193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: due intimazioni di pagamento relative a prelievi sul latte per gli anni 1997, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 e 2007

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le intimazioni di pagamento, deducendo l’erronea duplicazione della pretesa creditoria rispetto a una precedente cartella di pagamento intestata all’azienda agricola da loro condotta. Tale cartella era stata annullata dal TAR Puglia con sentenza n. 945 del 2023, successivamente parzialmente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7248 del 2025, nell’ambito dell’appello proposto da AGEA e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. I ricorrenti hanno inoltre evidenziato che, nonostante l’ammissione delle amministrazioni circa la non esigibilità di parte del credito e il verificarsi di errori di comunicazione interna, non era stato adottato alcun provvedimento di sgravio, neppure parziale. Hanno quindi insistito per l’annullamento integrale degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalle amministrazioni resistenti, sia titolare del credito sia incaricata della riscossione coattiva, una relazione completa, chiara e sintetica sulla posizione debitoria residuale ed esigibile dei ricorrenti. La relazione dovrà specificare l’eventuale presenza di poste prescritte, somme parzialmente pagate o erronee duplicazioni. Il TAR ha inoltre rilevato la possibilità che le amministrazioni procedano, nella sede procedimentale propria, a una nuova determinazione motivata della pretesa creditoria. L’adempimento deve essere eseguito entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. È stata fissata l’udienza di discussione del merito per il 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre i mezzi istruttori necessari per acquisire chiarimenti e accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di intimazioni di pagamento è contestata per possibile duplicazione del credito e l’amministrazione riconosce genericamente che parte della pretesa non è più esigibile, il giudice può disporre un’istruttoria per acquisire una relazione analitica sulla posizione debitoria effettivamente residuale ed esigibile.
  • La relazione istruttoria dell’amministrazione deve distinguere, ove rilevante, tra poste prescritte, somme parzialmente pagate e pretese duplicative, così da consentire al giudice di verificare l’esatta consistenza del credito azionato.
  • Quando il credito amministrativo è oggetto di riscossione coattiva da parte di un soggetto diverso dall’amministrazione titolare, entrambe le amministrazioni possono essere chiamate a chiarire la posizione debitoria e, nella rispettiva sede procedimentale, a rideterminare motivatamente la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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