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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20461/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando quindi la sentenza impugnata. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre coimputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Un primo ricorrente ha censurato la motivazione sul punto della recidiva, sostenendo che fosse viziata; la Corte di cassazione rileva però che la doglianza era del tutto generica e non confrontata con la motivazione di merito, la quale aveva valorizzato numerosi precedenti, anche specifici e gravi, oltre alla gravità concreta del fatto. Due ricorrenti hanno inoltre contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dalla Corte territoriale sulla base delle modalità esecutive e della gravità del fatto. Un ulteriore ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione a uno specifico capo d'imputazione; anche questa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché generica e riproduttiva di questioni già esaminate in appello, con motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la tenuità valorizzando la commissione di un fatto della medesima indole, ritenuto ostativo al beneficio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando risulta la commissione di un fatto della medesima indole, circostanza ritenuta ostativa dalla Corte di merito.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere mantenuta ove la motivazione di merito valorizzi precedenti numerosi, specifici e gravi, nonché la gravità concreta del fatto.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione sulla recidiva in termini apodittici o meramente assertivi, senza confrontarsi con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito.
  • Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione con le aggravanti sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del trattamento punitivo già congruamente motivato dal giudice di merito.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se il giudice di merito accerta la presenza di un fatto della medesima indole che rende non applicabile la causa di non punibilità.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure generiche o meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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