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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25627/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un tecnico di radiologia dipendente di una azienda sanitaria locale aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria Ds con decorrenza 1 settembre 2003, sostenendo che l'ente gli avesse riconosciuto lo svolgimento di funzioni di coordinamento e che ciò dovesse comportare automaticamente il passaggio al livello superiore. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che il dipendente fosse stato inquadrato in categoria D solo dopo il 31 agosto 2001. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del c.c.n.l. comparto sanità 2001 e dell'art. 19, comma 1, lett. b) e c), del c.c.n.l. 2004, oltre a violazione dell'art. 324 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la delibera aziendale di riconoscimento delle funzioni di coordinamento attestasse la situazione al 31 agosto 2001 e determinasse l'inquadramento in Ds.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che il passaggio automatico alla categoria Ds, previsto dal sistema contrattuale, presuppone non solo lo svolgimento di reali funzioni di coordinamento, ma anche l'appartenenza alla categoria D alla data del 31 agosto 2001, oppure, in sede di prima applicazione, il formale riconoscimento dell'incarico secondo le specifiche previsioni contrattuali. Nel caso concreto risultava che il dipendente era ancora in categoria C al 31 agosto 2001 e che il riconoscimento delle funzioni di coordinamento non copriva quel momento in modo utile ai fini del meccanismo automatico invocato. Pertanto il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 c.c.n.l. Comparto sanità 2001

    L'indennità di coordinamento ha una disciplina distinta tra sistema a regime e prima applicazione; per il personale proveniente dalla categoria C non opera un automatismo, essendo necessario un riconoscimento aziendale/formale delle funzioni svolte e, per il livello superiore, il rispetto dei presupposti contrattuali specifici.

  • art. 19, comma 1, lett. b) e c), c.c.n.l. 19 aprile 2004

    Il livello Ds spetta al personale di categoria D cui sia già stata riconosciuta l'indennità di coordinamento; per gli altri casi la progressione dipende da anzianità, criteri aziendali e procedure selettive.

  • art. 324 c.p.c.

    Il ricorrente ne lamentava la violazione, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo nel suo complesso senza valorizzare tale profilo come decisivo.

  • art. 8, commi 4 e 5, c.c.n.l. 20 settembre 2001

    È richiamato quale base per il riconoscimento formale dell'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento per il personale proveniente dalla categoria C.

  • art. 5, comma 2, c.c.n.i. 20 settembre 2001

    Per il personale non rientrante nelle ipotesi di riconoscimento automatico, la progressione segue criteri di anzianità e procedure selettive definite dalle aziende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sistema contrattuale del comparto sanità, il passaggio al livello Ds non deriva automaticamente dal solo svolgimento di funzioni di coordinamento, ma richiede anche il rispetto del presupposto soggettivo dell'appartenenza alla categoria D alla data prevista dalla disciplina transitoria.
  • Per il personale proveniente dalla categoria C, l'attribuzione dell'indennità di coordinamento in prima applicazione non opera in via automatica: occorre un riconoscimento formale o una documentazione idonea a dimostrare l'effettivo conferimento dell'incarico da parte dell'organo competente.
  • La funzione di coordinamento deve riguardare non solo le attività del servizio, ma anche la gestione/coordinamento del personale; tale elemento è requisito essenziale per il riconoscimento del beneficio contrattuale.
  • Quando la disciplina contrattuale distingue tra prima applicazione e regime ordinario, il giudice deve verificare con rigore in quale fase si collochi la posizione del dipendente, poiché i presupposti e gli effetti giuridici possono essere diversi.
  • La mera attestazione aziendale dello svolgimento di funzioni di coordinamento in epoca successiva non consente, da sola, di retrodatare l'inquadramento o di ottenere il trattamento economico superiore se manca il requisito temporale richiesto dalla norma collettiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

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