Cassazione Civile, Ordinanza n. 29209/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento di un contributo unificato ordinario di euro 650,00 emesso dall'ufficio giudiziario, rispetto al quale il contribuente aveva già effettuato il versamento, ma con modalità ritenute non conformi, ossia tramite Lottomatica anziché mediante F24 Elide. Il contribuente aveva presentato istanza di autotutela e, a seguito del diniego, aveva impugnato quest'ultimo diniego dinanzi al giudice tributario. L'Amministrazione, costituendosi, aveva eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto impugnare l'originario invito al pagamento entro i termini di legge e che, comunque, egli aveva dedotto solo vizi propri dell'atto originario senza censurare il diniego di autotutela. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Avvocatura dello Stato deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse accolto l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo e non avesse considerato che il contribuente aveva fatto valere solo profili attinenti all'invito originario. La censura era costruita anche sul rilievo che la CTR aveva ritenuto impossibile il confronto tra i due provvedimenti, poiché nessuna delle parti aveva prodotto l'invito originario al pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la produzione documentale dell'invito originario al pagamento effettuata nel giudizio di legittimità mediante trascrizione nel ricorso, richiamando il limite dell'art. 372 c.p.c., che consente il deposito tardivo solo dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso e non a sostenerne il merito. Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito che gli atti dell'autotutela tributaria sono impugnabili, anche se l'atto originario sia definitivo, ma in tal caso il contribuente non può limitarsi a dedurre i vizi dell'atto originario: deve invece allegare un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, concreto e specifico, distinto dal suo interesse individuale. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha osservato che il ricorso introduttivo del contribuente era stato fondato su profili di interesse generale, relativi all'applicabilità transitoria delle modalità di pagamento tramite Lottomatica e alla mancata comunicazione della conclusione dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi. Poiché il motivo erariale poggiava sull'invito originario, non producibile né sindacabile nel giudizio di legittimità, la doglianza è stata ritenuta infondata. La Corte ha quindi condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente; ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come norma che consente la censura per violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati per affermare l'impugnabilità degli atti in materia tributaria e i termini di impugnazione, ma la Corte esclude che nel caso concreto la tardività possa essere fondata sulla mancata impugnazione dell'atto originario, attesa la natura e il contenuto del ricorso del contribuente.
art. 372 c.p.c.
La Corte ne afferma il limite: nel giudizio di cassazione possono essere prodotti solo documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, non quelli diretti a sostenerne la fondatezza nel merito.
art. 1, comma 2, del d.m. 27 giugno 2017
È richiamato come base della dedotta applicabilità transitoria delle modalità di pagamento del contributo unificato tramite Lottomatica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Cass., Sez. 3, 26 maggio 2020, n. 9685
È citata a sostegno del principio sul divieto di produzione in cassazione di documenti non attinenti all'ammissibilità del ricorso.
Cass., S.U., n. 7388/2007
È richiamata per affermare l'impugnabilità degli atti di esercizio dell'autotutela tributaria.
Cass., Sez. 5, n. 24652/2021
È richiamata per il principio secondo cui, in caso di impugnazione di diniego di autotutela avverso atto divenuto definitivo, il contribuente deve allegare un interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, concreto e specifico.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotti documenti tardivi destinati a sostenere la fondatezza del ricorso, poiché l'art. 372 c.p.c. consente la produzione soltanto di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso stesso.
- Gli atti con cui l'Amministrazione esercita l'autotutela in materia tributaria sono, in linea di principio, impugnabili; tuttavia, se l'atto originario è definitivo, il contribuente non può limitarsi a far valere vizi di quest'ultimo, ma deve dedurre un interesse pubblico concreto e specifico alla sua rimozione.
- La deduzione di tardività del ricorso fondata sull'omessa impugnazione dell'atto originario presuppone che il motivo di gravame investa in realtà solo vizi propri dell'atto iniziale; se invece il ricorso introduce profili autonomi e di interesse generale, la tardività non può essere affermata in via automatica.
- In sede di legittimità, la censura che dipenda dall'esame di un documento non ritualmente acquisito o non producibile non può essere utilmente scrutinata.
- L'assenza di produzione documentale nei gradi di merito non può essere surrogata dalla mera trascrizione del documento nel ricorso per cassazione quando il documento sia diretto a provare la fondatezza della pretesa e non l'ammissibilità del ricorso.
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