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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 2004 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Domanda riconvenzionale - Solidarietà.(prima massima). Registro,ipotecarie e catastali - Obbligazioni solidali - Processo tributario -litisconsorzio facoltativo.(seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione dell'applicazione di un vincolo di solidarietà per il pagamento di imposte (registro, ipotecarie, catastali) nei confronti di soggetti che avevano solo partecipato al medesimo procedimento (litisconsorzio facoltativo) ma che risultavano estranei al rapporto sostanziale dalla sentenza desumibile quale indice di capacità contributiva

La decisione

la Corte ha affermato che la solidarietà non può fondarsi sulla sola situazione processuale di mera partecipazione: occorre un collegamento con rapporti giuridico-economici idonei a configurare una situazione unitaria giustificatrice del vincolo obbligatorio. In particolare, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 in materia di imposta di registro, quando si tratta di litisconsorzio facoltativo la solidarietà non grava indiscriminatamente su tutti i partecipanti al procedimento unico; vanno esclusi dalla solidarietà i soggetti estranei al rapporto sostanziale. Si richiama anche l'incidenza del principio di proporzionalità dell'art. 53 Cost. (richiamate le massime/Cass. 11149/06 e Cass. 14305/09). Di conseguenza la pretesa di solidarietà è stata negata nei confronti dei soggetti non direttamente coinvolti nel rapporto sostanziale.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 53

    richiama il principio di capacità contributiva e proporzionalità: la solidarietà fiscale non può imporre oneri sproporzionati a soggetti non direttamente coinvolti nel rapporto sostanziale

  • d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 57

    stabilisce l'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro collegata alla sentenza in giudizi con pluralità di parti; interpretato nel senso che, nel litisconsorzio facoltativo, la solidarietà non si applica automaticamente a tutti i partecipanti se alcuni sono estranei al rapporto sostanziale

Massime di principio

  • La solidarietà fiscale non può essere desunta unicamente dalla partecipazione processuale: è necessario verificare il collegamento con il rapporto giuridico-economico sottostante alla sentenza.
  • Nel litisconsorzio facoltativo la regola non è l'automatica solidarietà di tutti i partecipanti; va accertata la loro effettiva rilevanza nel rapporto sostanziale tassato.
  • Il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) impone una verifica di proporzionalità prima di irrogare un vincolo solidale che possa gravare eccessivamente su singoli soggetti.
  • Per il contribuente conviene contestare la solidarietà richiedendo l'accertamento del ruolo concreto nel rapporto sostanziale e documentando l'estraneità o la non proporzionalità dell'onere.
  • L'amministrazione deve motivare il nesso tra la pretesa tributaria e la posizione concreta di ciascun partecipante al procedimento, non potendo limitarsi all'elenco dei soggetti intervenuti nel giudizio.

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