Cassazione Civile, Ordinanza n. 25952/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello e, a monte, del ricorso avverso un avviso di rettifica di accertamento doganale. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato istanza chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite. L’Agenzia resistente ha vistato l’istanza per accettazione della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta assenza di interesse alla decisione, qualificando la vicenda come sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile sopravvenientemente, compensando le spese di lite in ragione dell’adesione della controparte alla richiesta di compensazione. Ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché l’inammissibilità è maturata solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per perdita di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Quando la parte resistente aderisce senza riserve alla richiesta di compensazione delle spese, tale condotta può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se l'inammissibilità del ricorso non dipende da una carenza originaria dell'impugnazione, ma da un evento sopravvenuto che elimina l'interesse alla pronuncia.
Come è indicizzato
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