Sentenza del 11/05/2015 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Irpef - Beni ricevuti per successione ereditaria successivamente donati al coniuge - Non costituiscono plusvalenza immobiliare - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che i beni acquisiti per successione ereditaria, sia prima sia dopo il matrimonio, non entrano nella comunione legale dei coniugi, salvo diversa espressa disposizione, e restano beni personali del coniuge che li ha ereditati. Quest'ultimo può quindi donarli al proprio coniuge, trasferendone la piena disponibilità, senza che la donazione integri una plusvalenza immobiliare imponibile ai fini IRPEF.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale di beni immobili ricevuti per successione ereditaria da uno dei coniugi e successivamente donati all'altro coniuge. Occorreva stabilire se tali beni rientrassero nella comunione legale, anziché rimanere beni personali dell'erede, e se la successiva donazione producesse una plusvalenza immobiliare imponibile ai fini IRPEF.
Norme richiamate
Disciplina civilistica della comunione legale dei beni
I beni conseguiti dai singoli coniugi per successione ereditaria non costituiscono oggetto di comunione di beni, salvo diversa espressa disposizione.
I beni ereditati restano personali del coniuge successore e non confluiscono automaticamente nel patrimonio comune; il coniuge erede può disporne individualmente, anche mediante donazione all'altro coniuge.
IRPEF – disciplina delle plusvalenze immobiliari
La donazione di un immobile ereditato al coniuge non costituisce, secondo la decisione, un'operazione produttiva di plusvalenza immobiliare imponibile ai fini IRPEF.
Massime di principio
- Gli immobili acquisiti per successione ereditaria restano, di regola, beni personali dell'erede anche se l'acquisizione avviene durante il matrimonio in regime di comunione legale.
- Il bene ereditato può essere successivamente donato all'altro coniuge senza che la donazione, in quanto tale, generi una plusvalenza immobiliare imponibile ai fini IRPEF.
- La disciplina civilistica della titolarità del bene deve essere verificata prima di valutarne gli effetti fiscali: l'ingresso o meno nella comunione legale può incidere sulla qualificazione dell'atto.
- È necessario controllare eventuali disposizioni testamentarie o atti espressi che prevedano l'inclusione del bene nella comunione, nonché la concreta natura dell'operazione e la normativa vigente al momento dell'atto.
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