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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 461 del 13.12.2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2022/23 e 2023/24

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice del lavoro che lo aveva condannato a corrispondergli il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui per ciascuno degli anni riconosciuti, oltre alle spese legali. Ha rappresentato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato della pronuncia. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto e ha successivamente comunicato che il beneficio era stato accreditato il 27 novembre 2025, prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 30 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'accredito del beneficio era intervenuto prima della notificazione del ricorso e che tale circostanza non era stata contestata dal ricorrente. Il Collegio ha quindi ritenuto di applicare l'art. 34, comma 5, c.p.a., senza pronunciarsi nel merito sull'ottemperanza, sulla nomina del commissario ad acta o sulle astreintes. La sentenza osserva comunque che l'adempimento era avvenuto con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa; per tale ragione, pur prospettandosi un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per l'intervenuto adempimento anteriore alla notificazione, le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di astreintes; il giudice non ha esaminato tale domanda per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuta integrale soddisfazione della pretesa prima della decisione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della carta del docente per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È stato indicato dal ricorrente come disciplina del termine da attendere prima di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione su un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento intervenuto prima della notificazione del ricorso può determinare un possibile profilo di inammissibilità dell'azione di ottemperanza, anziché una pronuncia di merito sull'inadempimento.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può essere considerato ai fini della regolazione delle spese, anche quando l'avvenuto adempimento comporti la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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