Cassazione Civile, Ordinanza n. 06919/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce da un credito da lavoro maturato da una lavoratrice quando era alle dipendenze del soppresso I.P.I. La Corte d'appello aveva revocato un primo decreto ingiuntivo e condannato il Ministero al pagamento del solo residuo importo di euro 1.890,13, ritenendo che un precedente pagamento eseguito dal Ministero in forza di altro decreto ingiuntivo avesse già soddisfatto in parte anche il credito per premio di produttività. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 e dell'art. 14, comma 15, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare i limiti legislativi alla conservazione delle voci del trattamento economico dei dipendenti del soppresso I.P.I., e in particolare che il premio di produzione, non essendo voce fissa e continuativa, non sarebbe conservabile neppure come componente dell'assegno ad personam. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura era estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione di merito riguardava non il trattamento economico dei lavoratori transitati al Ministero, ma il solo credito già maturato dalla lavoratrice verso l'I.P.I. e ora azionabile nei confronti del Ministero quale successore nei rapporti obbligatori dell'ente soppresso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché formulato su una questione non pertinente rispetto alla decisione della Corte d'appello. La sentenza impugnata aveva infatti accertato, in sostanza, l'esistenza di un credito pregresso della lavoratrice nei confronti dell'I.P.I. e l'obbligo del Ministero di farvi fronte quale successore del soppresso ente, limitandosi a ridurre l'importo residuo dovuto per effetto di un pagamento già effettuato. La Cassazione ha precisato che è irrilevante, in questa lite, la disciplina speciale sulla conservazione del trattamento economico degli ex dipendenti dell'I.P.I. dopo il passaggio alle dipendenze del Ministero, perché la lavoratrice non era transitata al MISE e il credito azionato riguardava prestazioni già maturate anteriormente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la resistente è rimasta intimata; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato poiché la ricorrente è un'amministrazione pubblica.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; qui la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro una questione estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
invocato dal ricorrente a sostegno dei limiti alla conservazione del trattamento economico degli ex dipendenti del soppresso I.P.I.; la Corte non lo applica perché la questione era estranea al decidere.
art. 14, comma 15, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
invocato dal ricorrente per sostenere la non conservabilità del premio di produzione; la Corte lo reputa inconferente rispetto alla controversia decisa.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una questione non esaminata o non decisiva nella sentenza impugnata, ossia quando è estraneo alla ratio decidendi.
- Occorre distinguere tra credito già maturato verso un ente soppresso e disciplina del trattamento economico dei lavoratori che siano eventualmente transitati ad altra amministrazione: i limiti normativi alla conservazione di singole voci retributive rilevano solo nel secondo caso.
- Quando il giudice di merito accerta che il nuovo ente è tenuto a soddisfare un credito pregresso dell'ente soppresso quale successore nei rapporti obbligatori, non è pertinente invocare norme sulla struttura del trattamento retributivo del rapporto di lavoro successivo.
- La Corte di cassazione non può essere investita di questioni astratte o meramente teoriche, ma solo di censure che colpiscano effettivamente il fondamento decisorio della sentenza impugnata.
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