Sentenza n. 6286/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00332/2024,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva dichiarato improcedibile il primo ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e rigettato le impugnazioni contro i pareri autostradali e i dinieghi comunali di condono edilizio, nonché la domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e concessionario autostradale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR in relazione ai dinieghi e ai pareri negativi riguardanti due istanze di condono edilizio, presentate rispettivamente nel 1986 e nel 1995, relative ad ampliamenti di un immobile situato in prossimità di una rampa autostradale. Con il primo motivo deducevano la violazione dell’art. 9 della legge n. 729 del 1961 e dell’art. 16 del codice della strada, sostenendo che le opere ricadessero nel centro abitato, che alle rampe e agli svincoli non fosse applicabile la fascia di rispetto autostradale e che dovesse applicarsi la disciplina relativa alle strade di minore importanza. Con il secondo motivo lamentavano la violazione dell’art. 9 della legge n. 729 del 1961, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che il ritardo dell’amministrazione nella definizione delle istanze avesse impedito di ottenere la riduzione della fascia di rispetto prevista dalla disciplina previgente, che sarebbe stata certamente concessa in ragione della non lesività degli ampliamenti. Con il terzo e il quarto motivo censuravano, rispettivamente, il limite volumetrico di 750 metri cubi, l’illegittimità derivata dei dinieghi comunali fondati sui pareri del concessionario autostradale e la ritenuta lacunosità della perizia tecnica. Con il quinto motivo chiedevano il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella definizione delle domande di condono e dalla conseguente perdita della possibilità di ottenere la deroga alla fascia di rispetto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l’appello. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di interesse, quanto alla disciplina ordinaria della distanza minima, poiché l’edificazione si trovava comunque a distanza variabile tra 20 e 25,65 metri dalla rampa e quindi all’interno della fascia di rispetto anche applicando la distanza di 25 metri; nella restante parte è stato ritenuto infondato. Le rampe di accesso e uscita dall’autostrada sono state qualificate come pertinenze di esercizio, in quanto parte integrante e indispensabile dell’infrastruttura autostradale, con conseguente applicazione del vincolo di inedificabilità e della fascia di rispetto. Il secondo motivo è stato respinto perché fondato su una valutazione ipotetica circa il sicuro rilascio della deroga. L’esistenza di un manufatto già posto nella fascia di rispetto non dimostra la non lesività degli ulteriori ampliamenti e può, al contrario, escludere l’opportunità di nuove deroghe. Inoltre, gli interessati avrebbero dovuto chiedere la riduzione della distanza prima di realizzare gli ampliamenti; la mancata presentazione tempestiva dell’istanza è stata ritenuta loro imputabile. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché riguardavano argomentazioni svolte dal TAR ad abundantiam o comunque non decisive rispetto a una motivazione plurima fondata sulla violazione della fascia di rispetto. Il quinto motivo risarcitorio è stato ritenuto infondato sia perché formulato in modo condizionato a una valutazione non rimessa al Collegio in quella sede, sia perché il mancato conseguimento della deroga era riconducibile all’omissione degli stessi appellanti, che non l’avevano richiesta prima della realizzazione degli ampliamenti. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e della durata dei procedimenti di condono.
Norme richiamate
art. 9 legge n. 729 del 1961
prevedeva il divieto di costruire a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa, ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare, e la possibilità di riduzione di tale distanza per determinati tratti, ove particolari circostanze lo consiglino
La fascia di rispetto si applica alle autostrade e ai relativi accessi; la riduzione della distanza costituisce una deroga da richiedere prima della realizzazione dell’opera e non può essere presunta sulla base della sola non lesività dell’intervento.
art. 16 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
in corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione
La disciplina degli svincoli non esclude l’applicazione della fascia di rispetto alle rampe che costituiscono pertinenze dell’autostrada.
art. 24, comma 3, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale
Le rampe di accesso e uscita dall’autostrada sono pertinenze di esercizio perché costituiscono parte integrante e indispensabile dell’infrastruttura autostradale.
art. 175, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
pone una serie di divieti sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale
La disposizione conferma che rampe e svincoli rientrano nell’ambito delle pertinenze autostradali.
art. 176, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
È richiamato quale ulteriore disposizione che assoggetta la rampa di accesso alla disciplina della carreggiata autostradale.
art. 3 legge n. 241/1990
È stato invocato dagli appellanti in relazione al ritardo nella definizione delle istanze, ma il motivo è stato respinto perché il danno e la perdita della deroga non erano dimostrati e risultavano riconducibili all’omessa richiesta preventiva degli interessati.
art. 97 Cost.
È stato richiamato dagli appellanti in relazione all’obbligo di definire il procedimento in tempi ragionevoli, senza che il Collegio ravvisasse una responsabilità dell’amministrazione causalmente rilevante ai fini della deroga o del risarcimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Le rampe di accesso e di uscita da un’autostrada costituiscono pertinenze di esercizio, perché sono parte integrante e indispensabile dell’infrastruttura autostradale; di conseguenza, la fascia di rispetto e il vincolo di inedificabilità si applicano anche alle opere realizzate in prossimità delle rampe.
- La deroga alla distanza minima dalla sede autostradale prevista dalla disciplina vigente ratione temporis deve essere richiesta prima della realizzazione dell’opera; non può essere riconosciuta o presunta successivamente sulla base dell’asserita non lesività dell’intervento o della preesistenza di altri manufatti nella fascia di rispetto.
- Quando un provvedimento giurisdizionale è sorretto da una motivazione autonoma e sufficiente, le censure rivolte esclusivamente contro argomentazioni svolte ad abundantiam o qualificabili come obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché tali argomentazioni non incidono sul dispositivo.
- Ai fini del risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento di una deroga amministrativa, non è sufficiente allegare che la deroga sarebbe stata certamente rilasciata; occorre dimostrare il nesso causale tra condotta amministrativa, perdita della concreta possibilità di ottenere il beneficio e danno, che non sussiste quando il mancato conseguimento dipende dall’omessa richiesta preventiva dell’interessato.
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