Sentenza del 02/12/2021 n. 38011 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società contro un avviso di accertamento IVA per il 2002. L'Ufficio aveva contestato che le sostituzioni di apparecchiature effettuate in garanzia fossero di fatto cessioni imponibili (cessioni gratuite) ai sensi della presunzione prevista dal D.P.R. n. 441/1997, art. 1, ritenendo mancasse documentazione idonea a dimostrare la prestazione in garanzia. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 441/1997, art. 1, dell'art. 2697 c.c. (onere della prova), nonché vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; inoltre sosteneva che si trattasse di cessione di nuovi robot e non di prestazioni in garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 6: la resistente aveva presentato istanza di definizione e versato le rate previste e non risulta notificato alcun diniego da parte dell'Agenzia entro i termini stabiliti. Perciò il ricorso di cassazione è stato estinto; le spese del processo sono compensate e restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la legge; non è stato invece imposto il cosiddetto "doppio contributo unificato" al ricorrente, in quanto tale misura è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1
Norma invocata dall'Ufficio per la presunzione di cessione gratuita delle merci sostituite in garanzia; la CTR aveva ritenuto che nella fattispecie la presunzione non operasse (riparazioni in loco/beni rimasti a disposizione del cliente) e la Cassazione non è entrata nel merito essendosi limitata a dichiarare estinto il processo.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10, 12, 13
Prevede la definizione agevolata delle controversie: sospensione del processo su istanza del contribuente che deposita domanda e primi versamenti e, in mancanza di diniego notificato entro i termini e di istanza di trattazione entro il termine previsto, estinzione del processo. Nella specie la ricorrente ha pagato le rate e non è stato notificato diniego, quindi il processo è stato dichiarato estinto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul raddoppio del contributo unificato; la Corte richiama la giurisprudenza (Cass. n. 23175/2015) secondo cui il raddoppio è una misura sanzionatoria di eccezione applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non in caso di estinzione per definizione agevolata.
art. 2697 c.c.
Rinvio all'onere della prova: l'Agenzia aveva invocato la regola dell'onere probatorio in tema di qualificazione dell'operazione, ma la Cassazione non ha deciso sul merito di questo rilievo a causa dell'estinzione del processo.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Motivi invocati nel ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto; vizio di motivazione). La Corte non ha esaminato i motivi nel merito perché ha dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- Se il contribuente presenta domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 e versa le somme richieste, il processo pendente può essere sospeso e, in mancanza di diniego notificato dall'amministrazione entro i termini previsti, dichiarato estinto: ciò impedisce la prosecuzione dell'impugnazione in Cassazione.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino, per disposizione di legge, a carico della parte che le ha anticipate; tuttavia il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente, essendo riservato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Sulle sostituzioni effettuate in garanzia la distinzione fattuale è decisiva: se il bene resta a disposizione del cliente o la riparazione avviene in loco, è più agevole contrastare la presunzione di cessione; viceversa la restituzione del bene a chi effettua la riparazione e la successiva riconsegna al cliente può far sorgere dubbi circa la natura non onerosa della cessione.
- Per difendersi da contestazioni IVA su presunte cessioni gratuite bisogna documentare accuratamente le operazioni di garanzia (contratti di garanzia, ordini di lavoro, report di intervento, annotazioni contabili congrue, comunicazioni con il cliente) così da vincere la presunzione prevista dalla normativa.
- In presenza di una contestazione dell'Amministrazione, l'onere della prova resta rilevante: l'Ufficio deve dimostrare gli elementi che concretizzano la fattispecie imponibile; una solida documentazione aziendale e adeguate spiegazioni in sede di verifica possono essere decisive per il giudizio.
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