Cassazione Penale, Sentenza n. 42278/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza di convalida dell'arresto del 29/04/2024 e la misura della custodia cautelare in carcere per i reati contestati (art. 110 c.p. e art. 73, co.1, d.P.R. 309/1990). Contestano la carenza di gravi indizi di colpevolezza: le perquisizioni domiciliare e veicolare non avrebbero trovato stupefacente direttamente in loro possesso; la sostanza è stata rinvenuta in barattoli nascosti nel terreno in aree di pubblico accesso, non nei loro spazi esclusivi, e gli unici elementi a loro carico sarebbero la coincidenza di essersi fermati in prossimità del luogo e pochi reperti minori (piccole somme di denaro, barattoli vuoti, ritagli di cellophane). Inoltre deducono la erronea qualificazione del fatto rispetto alla natura e quantità della sostanza: 37 grammi lordi di cocaina e 5 grammi lordi di eroina, che secondo la loro tesi rientrerebbero nel piccolo spaccio e nei parametri giurisprudenziali che escludono rilevanza penale aggravata.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per assoluta genericità delle censure. Ha ritenuto che il ricorso abbia sostanzialmente chiesto una diversa valutazione di merito sulla sussistenza dei gravi indizi e sulla responsabilità penale, materie non sindacabili in questa sede quando si impugna la convalida dell'arresto: contro la convalida sono deducibili solo vizi di illegittimità (titolo del reato, esistenza o meno della flagranza, osservanza dei termini). La Corte ha quindi rigettato il ricorso per inammissibilità e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Articolo richiamato per il concorso di persone nel reato; utilizzato solo come indicazione del titolo contestato assieme all'art. 73 DPR 309/1990
art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, co. 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti applicata per qualificare il fatto; la Corte non ha riacquisito il merito sulla valutazione della quantità ma ha valutato la legittimità formale della convalida
art. 311 cod. proc. pen.
Richiamato per richiamare la possibilità di impugnare le misure cautelari con ricorso immediato; la Corte sottolinea che l'impugnazione della convalida deve limitarsi ai vizi di illegittimità e non a questioni di merito
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno)
Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519
Precedente richiamato per il principio secondo cui l'impugnazione della convalida dell'arresto in Cassazione è volta soltanto a far emergere vizi di illegittimità (es. titolo del reato, inesistenza della flagranza, violazioni di termini) e non a riesaminare il merito probatorio
Massime di principio
- Avverso la convalida dell'arresto in Cassazione è ammissibile dedurre solo vizi di illegittimità (es. assenza di flagranza, vizio formale del provvedimento, errata qualificazione giuridica), non si può chiedere la rinnovazione del giudizio di merito sulla valutazione delle prove
- Se l'obiettivo è contestare la valutazione probatoria o l'esistenza di gravi indizi, tali questioni vanno prospettate in sede di merito o con strumenti diversi dall'impugnazione della convalida (es. opposizione al provvedimento cautelare, ricorso per la misura ai sensi dell'art. 311 c.p.p.), e con censure specifiche e non generiche
- La circostanza che la sostanza sia stata rinvenuta in luogo pubblico o in contenitori nascosti non esclude automaticamente responsabilità: attività di osservazione e collegamenti tra movimenti degli indagati e il luogo del rinvenimento possono integrare gravi indizi
- Quando si contesta la rilevanza della quantità di droga per invocare la configurazione del 'piccolo spaccio', è necessario proporre una censura puntuale sulla qualificazione giuridica e sui parametri utilizzati, dimostrando in che modo la quantità rientri nei limiti pacifici della giurisprudenza; semplici rilievi numerici, senza argomentazione giuridica, risultano generici
- Per massimizzare l'ammissibilità dell'impugnazione è fondamentale formulare motivi chiari e circostanziati distinguendo vizi di diritto (ammissibili) da valutazioni probatorie di merito (inammissibili) e indicare esattamente quale vizio giuridico si deduce
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