Sentenza n. 804/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 762 del 4 dicembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 762 del 4 dicembre 2024, recante condanna al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a pagarle € 1.075,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenze retributive. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 4 febbraio 2025 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Poiché dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata la mancata esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione integrale al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, inclusi gli adempimenti necessari e il pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi effetti nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il TAR ha rilevato che tale termine era decorso.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato, notificato all’amministrazione debitrice, non risulta eseguito dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza e il giudice deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza di prova dell’esecuzione del titolo giudiziale è sufficiente a giustificare l’accoglimento della domanda, quando l’amministrazione resistente non contesti nel merito l’inadempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta, una volta attivato, può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del titolo e di procedere al pagamento delle somme ancora dovute.
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