Sentenza del 17/09/2020 n. 19364 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I soci hanno impugnato un avviso di accertamento notificato il 5.12.2014 relativo all'anno 2009 (rettifica del reddito d'impresa della sas estinta e maggior imponibile di Euro 251.450 con relative maggiori imposte IRAP e IVA, interessi e sanzioni). I ricorrenti hanno proposto sei motivi di cassazione denunciando, tra l'altro: nullita' del giudizio per mancata riunione di cause e mancato litisconsorzio necessario; invalidita' dell'avviso perche' rivolto a soggetto societario estinto e per mancanza dell'atto presupposto; erronea applicazione delle norme sulla responsabilita' dei soci e inversione dell'onere della prova (art. 2324 e 2697 c.c. e DPR 602/1973 art.36); carenze motivazionali e omessa pronuncia su questioni processuali rilevanti (in particolare sull'inammissibilita' dell'appello notificato solo ai soci).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei soci. Ha ritenuto legittima la notifica dell'atto impositivo ai soci della societa' di persone estinta, applicando il principio per cui l'estinzione della societa' non estingue l'obbligazione tributaria ma la trasferisce sui soci (responsabilita' illimitata dei soci di fatto per le obbligazioni sociali). Ha chiarito che il citato DPR 602/1973 art.36 riguarda i soggetti dell'imposta sulle persone giuridiche e non modifica il regime di responsabilita' delle societa' di persone, per le quali resta applicabile il principio civilistico (art. 2291 c.c. e norme rilevanti). Ha altresi' precisato che la responsabilita' del socio accomandante e' da valutare secondo le regole del diritto delle societa' di persone (limiti di responsabilita' correttamente riferibili alla normativa codicistica). I motivi relativi all'inversione dell'onere della prova e alla mancanza dell'atto presupposto sono stati ritenuti infondati; il motivo per omessa pronuncia su questione processuale e' stato dichiarato inammissibile. Non essendosi costituita l'Agenzia, nulla e' stato disposto sulle spese a suo carico. P.Q.M.: rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14
Invocato dai ricorrenti per contestare la mancata riunione di giudizi e il litisconsorzio; la Corte ha ritenuto che la partecipazione di entrambi i soci al giudizio inerente il reddito d'impresa ha garantito il contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, escludendo il vizio dedotto.
D.P.R. n. 600 del 1973, articoli 39, 41 e articolo 65, comma 4
Richiamati nella discussione sulla legittimita' delle notifiche e sull'accertamento; la Corte ha fatto un richiamo analogico al comma 4 dell'art.65 (notifica ai successori) per sostenere la validita' della notifica ai soci dopo l'estinzione della societa'.
Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 24 e 25
Citato tra le norme fiscali pertinenti (riferite a criteri di determinazione dei tributi); non ha mutato la valutazione della responsabilita' dei soci operata dalla Corte.
D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 54
Riferito in relazione alle pretese IVA; la decisione conferma che anche imposte indirette relative all'attivita' societaria possono essere fatte valere nei confronti dei soci dopo l'estinzione della societa'.
D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 36
la responsabilita' ivi prevista riguarda espressamente "i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche"
La Corte osserva che l'art.36 si riferisce ai soci di societa' di capitali (persone giuridiche) e non e' direttamente applicabile alle societa' di persone; per queste ultime vige il principio codicistico piu' ampio di responsabilita' dei soci per le obbligazioni sociali.
Codice Civile, articolo 2291
Richiamato per il principio della responsabilita' illimitata dei soci per le obbligazioni sociali nelle societa' di persone; motivo centrale per affermare il trasferimento dell'obbligazione tributaria ai soci dopo l'estinzione della societa'.
Codice Civile, articolo 2313
Rilevante per la determinazione della responsabilita' del socio accomandante: la Corte sottolinea che la responsabilita' del socio accomandante deve essere valutata secondo le regole delle societa' di persone, con limiti riferibili alla quota conferita nel capitale sociale.
Codice Civile, articoli 2324 e 2697
Artt. richiamati nella discussione sull'onere della prova: la sentenza precisa che le doglianze sull'inversione dell'onere della prova non sono fondate; chi afferma di avere ricevuto quote o beni in liquidazione (o di essere limitato nella responsabilita') deve fornire la prova di quanto sostenuto secondo le regole probatorie vigenti.
Massime di principio
- Se una societa' di persone si estingue prima della notifica di un avviso di accertamento, l'obbligazione tributaria non si estingue ma si trasferisce sui soci: l'Amministrazione puo' quindi notificare l'atto ai soci (anche ad uno solo) e l'atto e' valido.
- Per le societa' di persone prevale il principio codicistico della responsabilita' dei soci: i soci accomandatari rispondono illimitatamente; i soci accomandanti rispondono nei limiti della loro partecipazione/conferimento (la prova di eventuali assegnazioni in sede di liquidazione rileva ai fini dell'entita' della responsabilita').
- La normativa prevista per i soci di societa' di capitali (DPR 602/1973 art.36) non puo' essere utilizzata per deregolamentare il regime di responsabilita' proprio delle societa' di persone; occorre applicare le regole del codice civile.
- In caso di contestazione sull'onere della prova, chi sostiene elementi che limitano la propria responsabilita' (per esempio di aver ricevuto in liquidazione somme o beni) deve fornire la prova di tali circostanze; non sempre e' configurabile un'inversione automatica dell'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria.
- Questioni meramente processuali (ad es. mancata riunione di giudizi, inammissibilita' formale dell'appello) non determinano di per se' omessa pronuncia meritevole di cassazione se il giudice di merito ha comunque preservato il contraddittorio e non ha precluso il diritto di difesa delle parti.
- Per controversie tributarie relative a entita' estinte e alle imposte dirette/indirette, e' essenziale verificare se il contraddittorio tra tutti i soggetti interessati sia stato garantito; la notifica ai soci e il loro effettivo coinvolgimento nel processo e' elemento determinante per la legittimita' dell'accertamento.
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