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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39384/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali era stato condannato con nove sentenze irrevocabili, deducendo violazioni di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Ha sostenuto che gli elementi quali la vicinanza temporale (due cluster di fatti: maggio-settembre 2014 e luglio-settembre 2017), l'omogeneità delle violazioni, le modalità esecutive, la causale (reperimento di beni per il sostentamento), le abitudini di vita e il contesto territoriale dimostrerebbero l'esistenza di un unico disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Civitavecchia avesse reso una motivazione adeguata e conforme ai principi consolidati sul riconoscimento della continuazione, valutando indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità di condotta, sistematicità e abitudini di vita. Il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso la continuazione, ritenendo i fatti espressione di una generica programmazione delinquenziale e rilevando la diversità tipologica e modale dei reati; le argomentazioni difensive, secondo la Corte, rappresentavano una rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), con riferimento anche al principio espresso dalla Corte Costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma processuale sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 606, comma 3, per dichiarare inammissibile il ricorso che richiede una rivalutazione fattuale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Le lettere invocate riguardano violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà una riletura dei fatti e non idonee a fondare il ricorso di legittimità.

  • art. 81 c.p.

    Norma sostanziale relativa al concorso di reati/continuazione; la Corte ha interpretato che non sussistono elementi sufficienti per ritenere l'esistenza di un unitario disegno criminoso ai sensi della disciplina della continuazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che disciplina le impugnazioni in materia esecutiva; richiamata in relazione alle questioni sollevate sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che stabilisce l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di condanna alla somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o proposto con colpa; la Corte ha condannato il ricorrente per l'ipotesi di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio che consente di valutare la colpa nella proposizione di impugnazioni infondate e la conseguente sanzione economica; la Corte di legittimità ha fatto riferimento a tale principio per motivare la condanna alla somma.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, o elementi probanti convergenti, di un unitario disegno criminoso: non basta la mera propensione del reo a commettere reati per simili finalità (es. sostentamento).
  • Gli indici utili per valutare la continuazione includono omogeneità delle fattispecie, contiguità temporale e territoriale, identità o analogia delle modalità esecutive, causalità comune e sistematicità nelle abitudini di vita; tutti gli elementi devono portare a una lettura univoca del complesso probatorio.
  • In sede di cassazione è preclusa la rimeditazione dei fatti e l'adozione di una diversa ricostruzione probatoria: i giudizi che implicano rivalutazioni fattuali sono inammissibili se non sorretti da vizi di diritto.
  • Il giudice dell'esecuzione deve fornire motivazione adeguata quando nega la continuazione, illustrando perché gli elementi prospettati non dimostrano l'esistenza di un disegno criminoso unitario; una motivazione coerente rende difficilmente percorribile il gravame in cassazione.
  • La proposizione di ricorsi che consistono essenzialmente in una diversa valutazione dei fatti può esporre il ricorrente a sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) quando sia ravvisabile la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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