Cassazione Penale, Sentenza n. 39384/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali era stato condannato con nove sentenze irrevocabili, deducendo violazioni di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.) e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Ha sostenuto che gli elementi quali la vicinanza temporale (due cluster di fatti: maggio-settembre 2014 e luglio-settembre 2017), l'omogeneità delle violazioni, le modalità esecutive, la causale (reperimento di beni per il sostentamento), le abitudini di vita e il contesto territoriale dimostrerebbero l'esistenza di un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Civitavecchia avesse reso una motivazione adeguata e conforme ai principi consolidati sul riconoscimento della continuazione, valutando indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità di condotta, sistematicità e abitudini di vita. Il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso la continuazione, ritenendo i fatti espressione di una generica programmazione delinquenziale e rilevando la diversità tipologica e modale dei reati; le argomentazioni difensive, secondo la Corte, rappresentavano una rivalutazione dei fatti non consentita in questa sede. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), con riferimento anche al principio espresso dalla Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma processuale sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 606, comma 3, per dichiarare inammissibile il ricorso che richiede una rivalutazione fattuale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Le lettere invocate riguardano violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà una riletura dei fatti e non idonee a fondare il ricorso di legittimità.
art. 81 c.p.
Norma sostanziale relativa al concorso di reati/continuazione; la Corte ha interpretato che non sussistono elementi sufficienti per ritenere l'esistenza di un unitario disegno criminoso ai sensi della disciplina della continuazione.
art. 671 c.p.p.
Norma che disciplina le impugnazioni in materia esecutiva; richiamata in relazione alle questioni sollevate sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
art. 616 c.p.p.
Norma che stabilisce l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di condanna alla somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o proposto con colpa; la Corte ha condannato il ricorrente per l'ipotesi di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio che consente di valutare la colpa nella proposizione di impugnazioni infondate e la conseguente sanzione economica; la Corte di legittimità ha fatto riferimento a tale principio per motivare la condanna alla somma.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova, o elementi probanti convergenti, di un unitario disegno criminoso: non basta la mera propensione del reo a commettere reati per simili finalità (es. sostentamento).
- Gli indici utili per valutare la continuazione includono omogeneità delle fattispecie, contiguità temporale e territoriale, identità o analogia delle modalità esecutive, causalità comune e sistematicità nelle abitudini di vita; tutti gli elementi devono portare a una lettura univoca del complesso probatorio.
- In sede di cassazione è preclusa la rimeditazione dei fatti e l'adozione di una diversa ricostruzione probatoria: i giudizi che implicano rivalutazioni fattuali sono inammissibili se non sorretti da vizi di diritto.
- Il giudice dell'esecuzione deve fornire motivazione adeguata quando nega la continuazione, illustrando perché gli elementi prospettati non dimostrano l'esistenza di un disegno criminoso unitario; una motivazione coerente rende difficilmente percorribile il gravame in cassazione.
- La proposizione di ricorsi che consistono essenzialmente in una diversa valutazione dei fatti può esporre il ricorrente a sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) quando sia ravvisabile la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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