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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25657/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Il correntista aveva convenuto la banca chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente e la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate, deducendo l'applicazione di interessi non convenuti e usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e l'addebito di commissioni e spese non dovute. La banca aveva resistito anche con domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del cliente al pagamento del saldo ritenuto a suo credito. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo, con il quale il correntista denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato la regola sull'onere della prova, trascurando la presenza della domanda riconvenzionale bancaria e, quindi, la necessità di valutare l'onere probatorio in modo reciproco tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha osservato che, pur essendo corretto il principio secondo cui il correntista che agisce per la ripetizione di indebiti deve produrre l'intera serie degli estratti conto, la Corte territoriale aveva omesso di considerare che nel giudizio era stata proposta anche una domanda riconvenzionale della banca per il pagamento del saldo. In presenza di domande contrapposte di accertamento/condanna sul saldo del conto, l'onere della prova grava su entrambe le parti rispetto alle rispettive pretese; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se vi fossero allegazioni idonee a rendere pacifico il saldo nel periodo non documentato e, in difetto, procedere al ricalcolo dal primo saldo documentato, sulla base degli estratti disponibili e delle prove versate in atti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma è richiamata come regola di ripartizione dell'onere della prova; in una lite sul saldo di conto corrente con domande contrapposte, ciascuna parte deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, non potendosi addossare integralmente al solo correntista l'onere probatorio quando la banca propone domanda riconvenzionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto la rideterminazione del saldo di conto corrente e la ripetizione di indebito, il correntista che agisce in giudizio deve produrre la serie completa degli estratti conto, poiché l'incompletezza documentale grava sul soggetto che fa valere il credito restitutorio.
  • Se alla domanda del correntista si contrappone una domanda riconvenzionale della banca per il pagamento del saldo, l'onere della prova è reciproco: entrambe le parti devono provare le operazioni da cui derivano le rispettive pretese di dare e avere.
  • In mancanza di prova sul periodo non documentato, il giudice deve verificare se le allegazioni consentano di ritenere pacifico un determinato saldo; altrimenti deve procedere al ricalcolo partendo dal primo saldo documentalmente riscontrato negli estratti prodotti, senza azzerare automaticamente il rapporto.
  • La disciplina dell'onere della prova va applicata in modo coerente con la struttura concreta del contendere: la presenza di domande contrapposte impone una valutazione simmetrica delle allegazioni e dei documenti di entrambe le parti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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