Cassazione Penale, Sentenza n. 42257/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. deducendo tre presunti errori: 1) errore di fatto nella valutazione circa il presunto canale di rifornimento calabrese dell'organizzazione, sostenendo che la Corte di cassazione aveva confuso l'utilizzazione delle trascrizioni con l'utilizzabilità delle intercettazioni; 2) errore di fatto relativo alla presunta violazione del divieto di bis in idem con riferimento alla sentenza GUP n. 434/2006 e successiva parziale riforma in appello, lamentando che la Cassazione aveva considerato la questione meramente reiterativa; 3) errore di fatto per mancata considerazione del contenuto grafico-testuale di un motivo di ricorso, connesso all'affermazione della Corte territoriale di aver escluso motu proprio la sussistenza della continuazione tra i fatti oggetto del processo e quelli accertati nell'operazione Segugio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso ma ha richiamato la natura dell'art. 625-bis: il rimedio è ammesso solo per errori materiali o per errori di fatto intesi come svista percettiva della Corte di cassazione nella lettura degli atti interni, non per rieditare valutazioni di merito o di prova. Le doglianze del ricorrente sono state qualificate come mere riproposizioni di motivi già respinti dalla Cassazione e quindi come errori di giudizio non deducibili con il rimedio straordinario. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 625-bis cod.proc.pen.
Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le sentenze della Corte di Cassazione; interpretato nel senso che il rimedio è limitato a mere sviste o errori percettivi del giudice di legittimità e non consente di sindacare valutazioni di merito o di prova.
art. 130 cod.proc.pen.
Richiamato per definire la nozione di errore materiale come omissione o errore dovuto a scostamento tra volontà ed esternazione; utilizzato per spiegare la sovrapponibilità delle discipline in casi applicabili.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata con riferimento alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria per la mancata assenza di colpa nella presentazione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori materiali o per errori di fatto intesi come sviste percettive della Corte di cassazione nella lettura degli atti interni; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o probatorie.
- Quando si propone un ricorso ex art. 625-bis occorre dimostrare concretamente una svista o un equivoco nella motivazione della Corte di Cassazione, indicando passaggi specifici della sentenza in cui vi sia omissione, incoerenza evidente o errore percettivo.
- La mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Cassazione costituisce errore di giudizio non sindacabile con il rimedio straordinario e conduce normalmente all'inammissibilità.
- Il difensore deve evitare di presentare il ricorso come un nuovo grado di merito: la strategia deve concentrarsi su elementi formali e percettivi della decisione impugnata, corredandoli con riferimenti puntuali agli atti e alla motivazione della Cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; quindi valutare attentamente la fondatezza formale del motivo prima di proporre il rimedio.
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