Cassazione Civile, Ordinanza n. 31974/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di PVC della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva ritenuto che una società di fatto avesse commercializzato telefoni cellulari in Italia in regime di IVA intracomunitaria mediante interposizione fittizia di una società rumena, considerata soggetto interposto. Sulla base di tale ricostruzione aveva recuperato IVA e maggiori imposte nei confronti dei soci della società di fatto, tra cui il resistente, in ragione della loro qualità di soci. I contribuenti avevano impugnato l'atto deducendo carenza di motivazione, mancato contraddittorio e difetto di prova. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato l'accertamento; l'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e sul processo tributario, assumendo che la controversia sulla esistenza di una società di fatto richiedesse la partecipazione di tutti i soci; (2) violazione delle norme in tema di utilizzabilità e motivazione dell'accertamento tributario, che però resta assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la controversia sulla configurabilità della società di fatto imponesse il litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti. Poiché il giudizio di merito si era svolto senza integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci, la sentenza della CTR e quella di primo grado sono state cassate. La causa è stata rinviata ad altra sezione della CTP di Roma perché celebri il giudizio di primo grado con la rituale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, con regolazione delle spese al giudice di rinvio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta nullità processuale
art. 102 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al litisconsorzio necessario
art. 107 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla chiamata in causa e al contraddittorio
art. 10 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso relativo al processo tributario
art. 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
ritenuto violato perché il giudizio si è svolto senza integrazione del contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari
art. 52, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel secondo motivo di ricorso, poi assorbito
art. 33, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel secondo motivo di ricorso, poi assorbito
art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel secondo motivo di ricorso, poi assorbito
art. 56 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel secondo motivo di ricorso, poi assorbito
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione dedotto come vizio processuale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la lite investe la configurabilità o meno di una società di fatto, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti che compongono il rapporto sostanziale controverso, poiché la decisione deve essere resa nei confronti di tutti i partecipanti al rapporto comune.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Se il primo grado si è svolto in assenza di tutti i litisconsorti necessari, la cassazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio al giudice di primo grado è il rimedio conseguente per rinnovare il giudizio con contraddittorio integro.
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