Cassazione Penale, Ordinanza n. 00943/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze dedotte non rientrassero nei limiti previsti per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni cinque di reclusione. Dal testo non emerge il reato contestato nel giudizio di merito. Il ricorso, per come ricostruibile, lamentava un vizio di motivazione e la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., inclusa l'eventuale estinzione del reato per prescrizione, nonché profili connessi alla determinazione della pena; tali censure erano, peraltro, formulate in modo generico. La Corte rileva che, dopo la novella dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione del vizio di motivazione e della censura relativa alla mancata declaratoria ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è il provvedimento impugnato; la riduzione di pena per il rito trova qui il proprio fondamento e l'omessa esplicitazione del relativo iter è mera irregolarità, non vizio deducibile in cassazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi espressamente indicati dalla norma; il vizio di motivazione è escluso dal novero dei motivi ammessi.
art. 129 c.p.p.
La mancata verifica delle cause di proscioglimento, compresa l'eventuale prescrizione, non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena nei casi disciplinati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella va trattata de plano e dichiarata inammissibile se proposta fuori dai casi consentiti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale elenco è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non è più deducibile in cassazione contro il patteggiamento, poiché il controllo di legittimità è circoscritto ai motivi espressamente previsti dalla legge.
- La censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione, non è proponibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando non si versi in uno dei motivi tipizzati dalla norma.
- L'omessa o insufficiente esplicitazione del criterio seguito per la riduzione di pena nel patteggiamento integra una mera irregolarità, se la pena inflitta non è illegale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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