Cassazione Penale, Sentenza n. 2428/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'appello di merito fosse stato articolato con compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e quindi non poteva essere dichiarato inammissibile. Ha inoltre censurato il fatto che la Corte di appello, pur avendo formalmente dichiarato l'inammissibilità dell'appello, abbia poi trattato nel merito le questioni sollevate, invocando il principio del "favor impugnationis" e richiamando orientamenti della Cassazione sul divieto di estendere la declaratoria di inammissibilità alla manifesta infondatezza dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi consolidati (in particolare l'approdo delle Sezioni Unite "Galtelli") secondo cui l'appello è inammissibile se manca la specificità delle ragioni critiche rispetto alla decisione impugnata. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito una critica adeguata e specifica alla motivazione di primo grado, limitandosi a considerazioni generiche (es. che i contratti telefonici avrebbero dovuto essere seguiti da forma scritta), già esaminate e confutate in sede di merito. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la deduzione di contraddittorietà della motivazione e ha condiviso la valutazione negativa della richiesta di non punibilità per particolare tenuità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Richiesto un livello di specificità dei motivi di appello: l'impugnazione deve enunciare e argomentare criticamente le ragioni di fatto e di diritto rispetto alla decisione impugnata; la mancata specificità rende l'appello inammissibile.
art. 591 cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente ma la Corte ha confermato che le regole di forma e contenuto dell'impugnazione richiedono specificità e relazione critica alle ragioni della decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; collegata alla condanna alla Cassa delle Ammende nella misura disposta.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio guida adottato: anche prima della riforma del 2017 l'appello poteva ritenersi inammissibile per difetto di specificità dei motivi; la specificità richieste si compone di determinatezza intrinseca (esposizione testuale) e determinatezza estrinseca (relazione critica con le ragioni della decisione impugnata).
Massime di principio
- Un appello (e, di conseguenza, il ricorso per cassazione che ne segue) deve contenere motivi specifici: non bastano argomentazioni generiche o una semplice discordanza sul decisum del primo giudice.
- La specificità richiede sia l'enunciazione testuale delle censure sia la loro relazione critica con le ragioni della decisione impugnata (indicazione dei passaggi motivazionali o degli elementi probatori contestati).
- Se l'appellante propone una ricostruzione alternativa dei fatti, deve indicare le fonti di prova concrete da cui desumere la diversa ricostruzione; altrimenti il motivo può essere ritenuto aspecifico e inammissibile.
- La Corte di merito può argomentare nel merito anche dopo avere dichiarato l'inammissibilità dell'appello, al fine di dimostrare l'aspecificità delle doglianze; ciò non determina automaticamente contraddittorietà nella decisione.
- Le richieste di non punibilità per particolare tenuità richiedono motivazione adeguata: valutazioni astratte o non concretamente fondate su elementi processuali sono suscettibili di rigetto dal giudice di merito e, se non specificamente censurate, anche in cassazione il ricorso sarà inammissibile.
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