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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03941/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la confisca patrimoniale per equivalente fino a euro 178.043,26. Il ricorrente deduce: (i) violazione del principio di irretroattività per applicazione retroattiva della confisca per equivalente in assenza di pericolosità attuale; (ii) errore nella valutazione della sproporzione patrimoniale (art. 25 D.Lgs. 159/2011), sostenendo che le somme impiegate per gli acquisti erano lecite e documentate e che il mutuo non costituisce provento illecito; (iii) motivazione apparente e contraddittoria, con uso di elementi extraprocessuali e assenza di nesso eziologico tra i beni e la condotta del 2009; (iv) violazione dell'art. 1 Protocollo 1 CEDU per mancato equilibrio tra interesse pubblico e diritto di proprietà.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto infondato il rilievo sulla retroattività relativo alla pericolosità: la pericolosità sociale è stata correttamente delimitata dalla Corte territoriale nell'ambito temporalmente pertinente (anno 2009), periodo nel quale la disciplina della confisca per equivalente era già vigente. Tuttavia la Corte ha censurato il provvedimento impugnato per carenza di motivazione in relazione all'individuazione dell'incremento patrimoniale illecito e al tempo della sua realizzazione: il decreto non ha specificato quale fosse l'incremento illecito e quando fosse stato maturato (il mutuo del 2009 non è stato ritenuto di per sé provento illecito). Perciò la decisione di merito è viziata sotto questo profilo e il ricorso è stato accolto nei termini suindicati (annullamento/parziale riforma del provvedimento per carenza della motivazione sull'incremento patrimoniale).

Norme richiamate

  • art. 2 cod. pen. (principio di legalità e non retroattività)

    Il principio di irretroattività si applica alle misure sanzionatorie; la confisca per equivalente, quando assume caratteri sanzionatori, è soggetta al divieto di retroattività, che va valutato rispetto al periodo di manifestazione della pericolosità sociale

  • art. 200 cod. pen.

    Riferimento al divieto di applicazione retroattiva delle norme penal-sanzionatorie; la Corte distingue quando la confisca ha natura sanzionatoria e quindi è assoggettata a tale principio

  • art. 2-bis L. 575/1965

    Norma relativa ai presupposti delle misure di prevenzione (pericolosità attuale): la Corte richiama come rilevante il contesto normativo che, prima delle modifiche, richiedeva la attualità della pericolosità per misure patrimoniali

  • art. 2-ter, comma decimo, L. 575/1965 (confisca per equivalente)

    La confisca per equivalente può assumere natura sanzionatoria quando investe beni non direttamente correlati all'attività illecita; in tal caso è soggetta al principio di irretroattività e alla necessità che la disciplina fosse vigente al momento della manifestazione della pericolosità

  • D.L. 23/05/2008 n. 92 conv. L. 24/07/2008 n. 125 e L. 15/07/2009 n. 94

    Rilevanza delle modifiche legislative che hanno esteso la possibilità di confisca per equivalente: la Corte valuta se la pericolosità del ricorrente sia ricaduta in un periodo in cui la disciplina più sfavorevole è già vigente

  • art. 25 D.Lgs. 159/2011

    Disciplina della sproporzione patrimoniale per le misure patrimoniali: la valutazione della sproporzione richiede accertamento dell'incremento patrimoniale e della sua origine; la Corte ha censurato la carenza motivazionale sulla quantificazione e sul tempo dell'incremento illecito

Massime di principio

  • La confisca per equivalente può avere natura sanzionatoria quando colpisce beni non direttamente riconducibili al reato, e in tale ipotesi è soggetta al divieto di retroattività: occorre verificare che la normativa che consente la confisca fosse vigente al momento della manifestazione della pericolosità sociale
  • Nelle misure di prevenzione patrimoniale il riferimento temporale non è necessariamente la singola commissione del reato, ma il periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale; la pericolosità connessa a contesti mafiosi può esser ritenuta antecedente e persistente rispetto al fatto contestato
  • Per giustificare la confisca per equivalente è indispensabile che l'autorità indichi e motivi l'incremento patrimoniale ritenuto illecito e il tempo della sua realizzazione; l'assenza di tale specificazione determina vizio di motivazione e annullabilità del provvedimento
  • Il semplice ricorso a strumenti finanziari leciti (es. mutuo) o la prova di disponibilità di risorse lecite possono escludere che un certo acquisto sia provento illecito: non è ammissibile assumere automaticamente la liceità o illiceità senza prova concreta dei flussi
  • Non è sufficiente una motivazione basata su affermazioni generiche di "pericolosità diffusa"; la misura di prevenzione patrimoniale richiede indici concreti, temporalmente circoscritti e sottoposti al contraddittorio
  • Le Corti devono rispettare anche i parametri di proporzionalità e di "fair balance" ex CEDU: l'ablazione patrimoniale necessita di un congruo nesso tra beni e condotta criminosa e di motivazione che dimostri l'impatto effettivo sul diritto di proprietà

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