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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30510/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tentato furto continuato aggravato (violenza sulle cose) commesso in un supermercato: l'imputato si era introdotto asportando dispositivi antitaccheggio e sottraendo 17 capi di abbigliamento per un valore complessivo di €312,47; bloccato dalla vigilanza. In appello e poi in cassazione l'imputato ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. (sostenendo travisamento della prova per uso di certificato del casellario riferito ad un soggetto diverso) e il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co.1, n.4 c.p. (rilevando valore esiguo della merce e mancata valutazione del reale danno subito dalla parte offesa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale che ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità della condotta (rimozione dei dispositivi antitaccheggio, danneggiamento degli indumenti di maggior valore, persistente intento predatorio) e del danno non esiguo sotto il profilo del danno criminale; tale esclusione rende superflua la valutazione sull'abitualità e sul presunto travisamento relativo al certificato del casellario. Ha inoltre respinto la doglianza sull'attenuante (art. 62, co.1, n.4) rilevando che il valore complessivo dei beni non è di per sé determinante e che il ricorrente non ha fornito la prova degli elementi di fatto necessari per il riconoscimento dell'attenuante; la restituzione successiva della refurtiva è irrilevante ai fini della valutazione del danno al momento della consumazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta; la valutazione è complessiva ma l'esistenza di condizioni ostative (es.: mancanza di tenuità) è sufficiente a escluderne l'applicazione

  • art. 133, co. 1 c.p.

    Richiamato come parametro per valutare la gravità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis: la natura e gravità dell'illecito, le modalità esecutive, le conseguenze e il danno complessivo sono elementi da considerare

  • art. 62, co.1, n.4 c.p.

    La circostanza attenuante relativa alla speciale tenuità del danno richiede una valutazione globale del danno criminale e non si fonda esclusivamente sul valore economico del bene sottratto; l'autore dell'eccezione deve provare gli elementi fattuali giustificativi

  • art. 165-bis d.lgs. 28/07/1989, n.271 (co.2)

    Richiamato nel ragionamento sull'onere di allegazione in cassazione: dopo le modifiche normative resta l'obbligo del ricorrente di indicare e allegare gli atti che si assumono travisati per rendere il ricorso autosufficiente

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare sia la particolare tenuità dell'offesa sia la non abitualità della condotta: l'assenza anche di uno solo dei presupposti è ostativa.
  • La valutazione della tenuità è complessiva: il giudice considera modalità esecutive, valore e tipo dei beni, danno effettivo (anche danno criminale), motivazioni dell'agente e conseguenze; il mero valore economico non è l'unico parametro.
  • Per la speciale tenuità del danno (art. 62, co.1, n.4) l'onere probatorio grava sull'imputato che invoca l'attenuante: bisogna documentare elementi di fatto che rendano il danno realmente trascurabile nella sfera della persona offesa.
  • La restituzione della refurtiva o il recupero post factum non sono decisivi per la valutazione del danno al momento della consumazione: il criterio temporale è quello dell'effetto del reato quando si realizza l'illecito.
  • In cassazione le doglianze su atti specifici devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, allegare integralmente gli atti (es. certificati) che ritiene travisati, altrimenti la censura può essere inammissibile o inefficace.

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