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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21398/2020 del 06/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale di Sicilia che aveva rigettato i loro ricorsi avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 1996-1997. Il primo motivo, ritenuto decisivo, denunciava la nullità della decisione per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza: la comunicazione era stata eseguita al vecchio domicilio eletto presso il difensore e, non avendo raggiunto il destinatario, sarebbe stata limitatamente "affissa all'albo" anziché depositata nella segreteria come previsto dall'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Venivano inoltre dedotte plurime censure di merito relative alla valutazione delle prove bancarie, alla riconducibilità di movimentazioni a conti intestati a terzi, al rispetto delle garanzie difensive e all'utilizzo delle presunzioni bancarie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Pur richiamando orientamenti secondo cui, nel processo tributario, la segreteria può utilizzare l'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 quando il domicilio eletto non è più efficace, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non risulti l'effettuazione del formale deposito della comunicazione in segreteria: la generica affissione "all'albo" non è stata documentata né spiegata, sicché la comunicazione dell'avviso di trattazione non può dirsi valida. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale di Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, perché provveda nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Art. 17, comma 3: la Corte richiede il deposito formale della comunicazione in segreteria quando la notifica non è andata a buon fine; l'affissione generica all'albo senza deposito non è sufficiente. Art. 31 regola la comunicazione dell'avviso di trattazione d'udienza.

  • Codice di procedura civile (c.p.c.)

    art. 360, primo comma, n. 4 (motivi di cassazione); art. 132, art. 115, art. 329, art. 350, art. 64

    Art. 360: richiamato per inquadrare le doglianze di nullità e vizio di motivazione impugnate in cassazione. Le norme processuali evidenziano i vizi denunciati relativi a motivazione, omessa comunicazione e violazioni procedurali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Art. 32 e correlati sono richiamati in rapporto all'uso degli accertamenti bancari e alle tutele procedurali; la Corte non è però entrata nel merito delle contestazioni probatorie, avendo cassato per vizio di comunicazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Richiamato tra le norme fiscali oggetto della controversia in materia di imposte e documentazione, in relazione ai profili probatori e interpretativi.

  • Codice civile

    Art. 2697 richiamato in tema di onere della prova; la censura riguardava l'inversione o l'errata attribuzione dell'onere probatorio rispetto alle risultanze bancarie.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 24, art. 23, art. 53, art. 111, art. 3

    Gli articoli costituzionali sono citati in relazione ai principi del diritto di difesa, del contraddittorio, della ragionevole durata del processo e dell'eguaglianza; la pronuncia valorizza il principio della correttezza del procedimento e delle garanzie processuali.

  • L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiamato in relazione ai diritti del contribuente e alla motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la comunicazione dell'avviso di trattazione d'udienza deve essere eseguita correttamente: se la notifica non raggiunge il destinatario e non è possibile individuarne un nuovo domicilio, l'istituto residuale previsto dall'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 consente il deposito della comunicazione in segreteria; tale deposito deve risultare formalmente nel fascicolo d'ufficio per essere valido.
  • La semplice "affissione all'albo" senza il formale deposito in segreteria o senza una documentazione chiara dell'operazione espone l'atto a rischio di nullità: l'amministrazione giudiziaria deve porre in essere l'adempimento prescritto e documentarne l'esecuzione.
  • Sebbene vi siano orientamenti secondo cui non gravi sul difensore domiciliatario l'onere di comunicare il trasferimento del proprio studio, è prassi prudente per il difensore notificare la variazione; viceversa l'ufficio giudiziario deve rispettare le formalità previste per le comunicazioni per non vanificare il diritto di difesa.
  • Se la nullità di una comunicazione processuale viene accertata, le doglianze di merito relative a valutazione delle prove e ad attribuzioni di reddito restano non esaminate: in simili casi la causa viene rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
  • Per evitare rischi procedurali, gli Uffici e le segreterie dovrebbero mantenere chiare procedure di deposito e registrazione delle comunicazioni di udienza; i contribuenti/difensori dovrebbero verificare la ricezione e conservare prove delle comunicazioni ricevute o della loro mancata ricezione.

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