Corte di giustizia, Ordinanza C-783/21
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 31 maggio 2022. — Procedimento penale a carico di M.M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Assenza di controversia dinanzi al giudice del rinvio – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-783/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile il rinvio del Tribunale di Firenze sull’interpretazione della direttiva 2010/64/UE in materia di qualità e remunerazione dell’interpretazione penale. Il motivo non è il merito delle questioni, ma l’assenza di una controversia pendente: il giudice nazionale aveva già deciso il procedimento penale a carico dell’imputato e stava solo liquidando il compenso dell’interprete in un incidente privo di contraddittorio. Di conseguenza, il quesito non era necessario per definire una causa effettivamente pendente.
Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per assenza di una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, che chiedeva l’interpretazione della direttiva 2010/64/UE sulla remunerazione degli interpreti nei procedimenti penali.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva se la direttiva 2010/64/UE imponga agli Stati membri di predisporre meccanismi idonei a garantire una qualità sufficiente dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali, anche mediante compensi adeguati per gli interpreti, e se osti a una normativa nazionale che prevede una remunerazione molto bassa dopo le prime due ore di prestazione. La Corte, tuttavia, era chiamata anzitutto a verificare la ricevibilità del rinvio alla luce dell’assenza di una controversia pendente e della mancanza di necessità della decisione pregiudiziale per definire la causa.
Principio di diritto
L’articolo 267 TFUE consente alla Corte di pronunciarsi solo quando il quesito interpretativo sia necessario per risolvere una controversia effettivamente pendente dinanzi al giudice nazionale. Se il giudice del rinvio ha già definito il procedimento penale principale e la questione sottoposta riguarda solo, in un incidente non contenzioso, la liquidazione del compenso dell’interprete senza alcuna controversia in atto, il rinvio è manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2010/64/UE
- Articolo 3 della direttiva 2010/64/UE
Rinvio pregiudiziale sulla remunerazione degli interpreti nel procedimento penale
La decisione riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze nell’ambito di un procedimento penale a carico di M.M. Il giudice nazionale chiedeva alla Corte di interpretare l’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE in relazione alla qualità dell’interpretazione e alla misura del compenso dovuto all’interprete nominato nel procedimento.
Fatti e procedimento principale
Il 6 gennaio 2020 M.M. veniva arrestato a Firenze per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Poiché non parlava adeguatamente l’italiano ma conosceva l’inglese, veniva convocato l’interprete S.B., iscritto nell’elenco del Tribunale di Firenze. All’udienza del 7 gennaio 2020 S.B. prestava assistenza interpretativa; nello stesso procedimento il pubblico ministero disponeva il rito direttissimo e il giudice convalidava l’arresto. Successivamente, con sentenza del 30 novembre 2020, il Tribunale di Firenze condannava M.M. a dieci mesi di reclusione e a una multa di EUR 1 200.
Istanza dell’interprete e dubbi del giudice nazionale
S.B. presentava istanza di liquidazione del compenso per l’attività svolta all’udienza del 7 gennaio 2020. Il giudice del rinvio osservava che, secondo la normativa italiana, il compenso sarebbe stato pari a EUR 22,83 netti, calcolati sulla base di due vacazioni di due ore, con remunerazione della seconda vacazione particolarmente ridotta. Il giudice riteneva che il sistema nazionale non prevedesse meccanismi sufficienti a garantire la competenza professionale degli interpreti e che la remunerazione fissata potesse incidere negativamente sulla qualità del servizio, specie nelle udienze da svolgersi in tempi brevissimi.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il Tribunale di Firenze domandava in sostanza:
- se la direttiva 2010/64/UE imponga agli Stati membri di predisporre meccanismi per assicurare una qualità sufficiente dell’interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali, anche tramite compensi adeguati;
- se la direttiva osti a una disciplina nazionale che, dopo le prime due ore, riduce il compenso degli interpreti e dei traduttori a EUR 8,15 per vacazione di due ore.
Normativa e criteri di ammissibilità richiamati
La Corte richiama l’articolo 267 TFUE, che consente il rinvio pregiudiziale solo quando l’interpretazione del diritto dell’Unione sia necessaria per consentire al giudice nazionale di pronunciare la propria sentenza. Viene inoltre applicato l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che permette di dichiarare con ordinanza motivata la manifesta irricevibilità della domanda.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione finalizzato a fornire al giudice nazionale gli elementi di diritto dell’Unione necessari per risolvere una controversia effettiva, e non per rendere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche. La domanda deve quindi essere necessaria per la definizione di una causa pendente.
Nel caso concreto, però, il giudice del rinvio aveva già deciso il procedimento penale principale con sentenza di condanna del 30 novembre 2020. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguardava invece soltanto la liquidazione dell’onorario dell’interprete in un procedimento incidentale non contraddittorio, senza alcuna contestazione sull’importo da liquidare. Per la Corte, non vi era dunque alcuna controversia pendente nella quale fosse richiesta una decisione che potesse tener conto della risposta pregiudiziale.
Decisione
La Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze. Le spese restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente sollevato dinanzi a esso.
Principio affermato
Il rinvio pregiudiziale è irricevibile quando il giudice nazionale non è chiamato a risolvere una controversia effettiva ancora pendente, ma chiede l’interpretazione del diritto dell’Unione in relazione a un procedimento già definito o a un incidente privo di contestazione e di necessità decisoria.
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