Tribunale, Sentenza T-440/20
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 1 June 2022. — Jindal Saw Ltd and Jindal Saw Italia SpA v European Commission. — Dumping – Imports of tubes and pipes of ductile cast iron originating in India – Compliance with the judgment of the General Court in Case T‑301/16 – Reimposition of a definitive anti-dumping duty – Non-repayment in full of the initial definitive anti-dumping duty – Legal basis – Non-retroactivity – Legal certainty – Article 266 TFEU – Proportionality – Right to effective judicial protection – Article 103 of the Union Customs Code – Registration Regulation – Plea of illegality – Admissibility. — Case T-440/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro il regolamento che, dopo l’annullamento parziale della prima misura antidumping, ha reimposto un dazio definitivo sulle importazioni di tubi e condotte in ghisa duttile dall’India. La Corte ha ritenuto legittima la riapertura del procedimento, la reimposizione con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento originario e la registrazione delle importazioni. Ha inoltre escluso qualsiasi violazione della normativa doganale, del principio di non retroattività, della certezza del diritto, della proporzionalità e della tutela giurisdizionale effettiva.
dazio antidumping su tubi e condotte in ghisa duttile dall’India: legittimità della reimposizione retroattiva e della registrazione delle importazioni dopo l’annullamento parziale della misura originaria
La questione giuridica
Se, dopo l’annullamento parziale di un regolamento che imponeva un dazio antidumping definitivo, la Commissione potesse: (i) riaprire il procedimento e reimporre il dazio con effetti dalla data di entrata in vigore del regolamento annullato; (ii) ordinare il recupero delle somme e il rimborso solo dell’eccedenza; (iii) disporre la registrazione delle importazioni in vista della reimposizione; (iv) farlo senza violare il divieto di retroattività, la certezza del diritto, l’articolo 266 TFUE, il principio di proporzionalità, il diritto a tutela giurisdizionale effettiva, l’articolo 103 del Codice doganale dell’Unione e l’articolo 296 TFUE. È stata inoltre esaminata l’eccezione di illegittimità proposta contro il regolamento di registrazione del 2019.
Principio di diritto
La Commissione può, in esecuzione di una sentenza che annulli parzialmente un regolamento antidumping, riaprire il procedimento dal punto in cui è stato commesso l’errore e adottare un regolamento sostitutivo che reimpona il dazio antidumping anche dalla data di entrata in vigore del regolamento annullato, purché non si tratti di applicazione a periodi anteriori alla prima imposizione e siano rispettati i limiti desumibili dalla sentenza annullante e dalla normativa di base. In tale contesto, è legittimo ordinare alle autorità doganali il recupero del dazio reimposto e il rimborso o lo sgravio della sola eccedenza rispetto al nuovo importo; è altresì legittima la registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036. Non sussiste violazione degli articoli 10, 264 o 266 TFUE, né dei principi di non-retroattività, certezza del diritto, proporzionalità o tutela giurisdizionale effettiva, né dell’articolo 103 del Codice doganale dell’Unione, perché la disciplina della decadenza doganale opera nei confronti delle autorità nazionali nella notificazione del debito e non impedisce alla Commissione di adottare il regolamento antidumping.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)
Dazio antidumping su tubi e condotte in ghisa duttile dall’India: reimposizione dopo annullamento parziale
Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione ottava, ha esaminato un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/527. La controversia riguarda la reimposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte in ghisa duttile originarie dell’India, dopo l’annullamento parziale del precedente regolamento antidumping limitatamente a Jindal Saw.
Contesto fattuale e procedura amministrativa
La Commissione aveva inizialmente imposto un dazio antidumping definitivo con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388. Con la sentenza del 10 aprile 2019 nella causa T-301/16, il Tribunale aveva annullato il regolamento iniziale nella parte relativa a Jindal Saw, rilevando un errore nel calcolo del prezzo di underselling ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
A seguito di tale sentenza, la Commissione ha riaperto parzialmente l’inchiesta per conformarsi alla decisione del Tribunale e ha adottato il regolamento di registrazione del 2019, imponendo la registrazione delle importazioni interessate. Successivamente ha adottato il regolamento impugnato, reimponendo un dazio definitivo del 3% a decorrere dal 19 marzo 2016 e disponendo il recupero da parte delle autorità doganali, nonché il rimborso o lo sgravio delle somme eccedenti rispetto al nuovo livello del dazio.
Questioni sottoposte al Tribunale
I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che la Commissione non potesse:
- reimporre retroattivamente il dazio dalla data di entrata in vigore del regolamento originario;
- fondarsi sulla registrazione delle importazioni per giustificare una tale reimposizione;
- ordinare il recupero del dazio per un periodo coperto dalla presunta decadenza doganale;
- limitare il rimborso alle sole eccedenze.
Hanno inoltre dedotto la violazione dell’articolo 266 TFUE, dell’articolo 264 TFUE, del principio di proporzionalità, del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 103 del Codice doganale dell’Unione e dell’articolo 296 TFUE. In via subordinata, hanno sollevato un’eccezione di illegittimità contro il regolamento di registrazione del 2019, invocando l’articolo 277 TFUE.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1225/2009 e poi il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare gli articoli 3, 5, 9, paragrafo 4, 10, paragrafo 1, e 14, paragrafo 5;
- gli articoli 263, 264, 266, 267 e 296 TFUE;
- l’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE;
- l’articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione).
Ragionamento del Tribunale: non retroattività e certezza del diritto
Il Tribunale ricorda che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base afferma il principio di non retroattività nel diritto antidumping. Tuttavia, quando un regolamento che impone un dazio definitivo viene annullato, la Commissione può riaprire il procedimento allo stadio in cui è stato commesso l’errore e adottare un atto sostitutivo che reimpona il dazio corretto.
Il punto decisivo è che l’annullamento della prima misura non aveva travolto l’intera procedura: il vizio accertato riguardava il calcolo dell’underselling nei confronti di Jindal Saw, mentre il regolamento iniziale restava valido per gli altri operatori non impugnanti. Ne consegue che la Commissione poteva limitarsi a riaprire la procedura solo per Jindal Saw e ripristinare il dazio a partire dalla stessa data di entrata in vigore del regolamento annullato, cioè dal 19 marzo 2016, ma non per periodi anteriori.
Articoli 264 e 266 TFUE
Quanto all’articolo 266 TFUE, il Tribunale osserva che la Commissione aveva l’obbligo di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza di annullamento. Poiché la sentenza del 10 aprile 2019 non aveva affermato che il dazio fosse radicalmente infondato ab origine, ma solo che il suo importo doveva essere ricalcolato, la Commissione poteva reimporre un dazio, peraltro notevolmente ridotto dal 14,1% al 3%, restituendo o sgravando le somme eccedenti.
Quanto all’articolo 264 TFUE, il Tribunale chiarisce che il mancato esercizio del potere del giudice di limitare gli effetti retroattivi dell’annullamento non impedisce alla Commissione di adottare un atto sostitutivo con effetti dalla data di entrata in vigore dell’atto annullato, soprattutto quando l’annullamento riguarda solo una parte dei destinatari.
Proporzionalità
Il Tribunale respinge anche il motivo di violazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, TUE. La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’attuare una sentenza di annullamento; la scelta è illegittima solo se manifestamente inappropriata.
Nel caso di specie, la reimposizione del dazio al 3%, unita al rimborso dell’eccedenza rispetto al nuovo importo, è stata ritenuta una misura idonea e non eccedente rispetto all’obiettivo di conformarsi alla sentenza del 2019 e di ristabilire una protezione coerente con il margine di dumping accertato.
Tutela giurisdizionale effettiva
Sul diritto a un ricorso effettivo e sull’articolo 47 della Carta, il Tribunale precisa che tale garanzia non impedisce all’istituzione, dopo l’annullamento di un atto, di adottarne uno nuovo fondato su motivi diversi e corretti. I ricorrenti avevano già potuto contestare con successo il regolamento originario e hanno potuto impugnare anche il regolamento sostitutivo. Il fatto che avessero auspicato un esito più favorevole, ossia il rimborso integrale, non incide sulla legittimità dell’atto adottato.
Codice doganale dell’Unione e motivazione
Il Tribunale esclude anche la violazione dell’articolo 103 del Codice doganale dell’Unione. La regola della decadenza triennale riguarda la notificazione del debito doganale da parte delle autorità nazionali e non limita il potere della Commissione di adottare un regolamento antidumping. Il regolamento impugnato rinvia infatti espressamente all’applicazione della normativa doganale vigente per la riscossione e il rimborso.
Parimenti, il Tribunale respinge la censura motivazionale ex articolo 296 TFUE, rilevando che la Commissione non doveva giustificare il mancato rispetto di un termine di decadenza non a essa direttamente applicabile.
Eccezione di illegittimità contro il regolamento di registrazione del 2019
Il Tribunale dichiara ammissibile l’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE contro il regolamento di registrazione del 2019, ritenendo che i ricorrenti non avessero con certezza la possibilità di proporre autonomamente un ricorso diretto contro tale atto.
Nel merito, tuttavia, l’eccezione è respinta. Il Tribunale afferma che l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036 conferisce alla Commissione un potere generale di disporre la registrazione delle importazioni, senza limitare tale facoltà ai soli casi espressamente menzionati in altre disposizioni del regolamento di base. La registrazione, nel contesto di una riapertura finalizzata all’esecuzione di una sentenza del giudice dell’Unione, serve a preservare l’efficacia della futura misura reimposta e a garantire che le importazioni siano soggette, senza interruzioni, al corretto importo del dazio.
Dispositivo
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA alle spese.
Principio affermato
Dopo l’annullamento parziale di un regolamento antidumping, la Commissione può riaprire il procedimento nel punto in cui è stato commesso l’errore, adottare un regolamento sostitutivo e reimporre il dazio con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento annullato, purché non venga applicato a periodi anteriori e la nuova misura sia coerente con la sentenza di annullamento. La registrazione delle importazioni può essere validamente disposta per preservare l’efficacia della futura reimposizione del dazio, e né il principio di non retroattività né la disciplina della decadenza doganale impediscono tale operazione.
Come è indicizzato
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