Cassazione Penale, Sentenza n. 3843/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva parzialmente riformato quella di primo grado riducendo la pena per il delitto di truffa. Deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di persone (art. 110 c.p. e art. 640 c.p.), sostenendo di non aver mai partecipato alle trattative per la vendita del trattore e di essersi limitato a incassare una somma esigua di euro 448,00 quando l'accordo tra l'altro imputato (Rizzo) e la persona offesa (Cecchetto) era ormai concluso.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua la valutazione delle due sentenze di merito, che hanno accertato che il Freddo, pur non partecipando fisicamente alle trattative, ha contribuito all'azione truffaldina fornendo il proprio numero di cellulare per rendere credibile l'offerta di vendita e concordando il trasporto del trattore in Veneto, elementi che hanno favorito l'inganno volto a indurre il Cecchetto ad acquistare e ad eseguire bonifici, uno dei quali a favore del Freddo. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
La norma sul concorso di persone è stata interpretata nel senso che anche un contributo indiretto (es. fornire recapiti, concordare aspetti logistici) può integrare la partecipazione al reato se idoneo a favorire l'azione delittuosa.
art. 640 c.p.
La fattispecie di truffa è stata applicata nella formula contrattuale, ritenendo che il dolus in contrahendo manifestato mediante artifici e raggiri abbia viziato il consenso della vittima inducendola all'atto di disposizione patrimoniale (bonifico).
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 2041 del 27/10/1986, Rv. 175145)
"è configurabile il reato di truffa, nella specie contrattuale, quando il \"dolus in contrahendo\" si manifesta attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso e cioè quando sussiste un rapporto immediato di cause ad effetto tra il mezzo o l'espediente fraudolentemente usato dall'agente e il consenso ottenuto dal soggetto passivo, sì che questo risulta viziato nella sua libera determinazione"
La Corte ha richiamato questo orientamento per giustificare che mezzi fraudolenti rilevanti nella fase precontrattuale possono integrare la truffa contrattuale quando siano direttamente efficaci a determinare il consenso della vittima.
Massime di principio
- La partecipazione al reato non richiede la presenza fisica in tutte le fasi: atti apparentemente secondari (fornire contatti, organizzare trasporto) possono costituire contributo penalmente rilevante se idonei a rendere credibile la frode.
- Nel caso di truffa contrattuale è centrale il cosiddetto "dolus in contrahendo": sono rilevanti gli artifici o raggiri che incidono direttamente sulla formazione del consenso della vittima.
- La ricezione di una somma, anche se di modesto importo, non esclude la responsabilità quando sia collegata causalmente all'azione fraudolenta complessiva.
- Per contrastare una contestazione di concorso in truffa è necessario dimostrare l'assenza di intento fraudolento, la mancanza di contributo causale all'inganno o l'ignoranza rispetto all'effettiva frode (es. prova che il pagamento ricevuto non derivava da atti fraudolenti).
- Le sentenze di merito concordi e motivate in modo coerente sono difficili da riformare in cassazione quando ricorso limiti la doglianza alla presunta contraddittorietà senza nuovi elementi di fatto o errori di diritto evidenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3822/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3823/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3824/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3825/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3826/2025 del 30/01/2025
- Sentenza penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3827/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →