Cassazione Penale, Sentenza n. 27721/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per presunta "incolpevole" mancata conoscenza della celebrazione del processo e della sentenza di condanna emessa in sua assenza; dedotte anche nullità per omissione di notifiche al co-difensore e circostanze di detenzione/espulsione che avrebbero impedito la conoscenza degli atti processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato l'istanza di rescissione per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto all'onere di allegazione richiesto per provare un'ignoranza incolpevole della vocatio in ius: risultavano notifiche (anche personale dell'avviso di conclusione indagini e notifica a mezzo PEC al difensore domiciliatario), l'elezione di domicilio presso difensore di fiducia non era contestata, le espulsioni non erano di per sé idonee a dimostrare impossibilità di conoscere il procedimento (anche perché l'imputato era più volte rientrato in Italia), e le nullità afferenti al co-difensore attengono a profili diversi dalla rescissione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Regola l'istituto della rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; richiama l'art. 127 c.p.p. e richiede specifico onere di allegazione da parte dell'istante per provare l'ignoranza incolpevole.
art. 127 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità, in alcuni casi, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo senza formalità procedurali ('de plano'); seconda la giurisprudenza consente la dichiarazione di manifesta infondatezza senza instaurare il contraddittorio se non sono necessarie valutazioni di merito.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Individua indici (nomina difensore di fiducia, elezione di domicilio, misure cautelari ecc.) che, pur non costituendo presunzioni di conoscenza, sono elementi utili al giudice per accertare la effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Stabilisce regole transitorie: la disciplina nuova in tema di processo in assenza si applica con modalità determinate dalla data della dichiarazione di assenza; nel caso oggetto si applicavano norme previgenti perché la dichiarazione di assenza era anteriore alla riforma.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alle ipotesi di inammissibilità previste dal codice; la Corte ha spiegato che l'art. 127 può giustificare decisioni 'de plano' sulla manifesta infondatezza dell'istanza di rescissione.
Cass. Sez. 6, Sent. n. 17836/2020
Giurisprudenza richiamata che ammette la dichiarazione di inammissibilità 'de plano' per manifesta infondatezza nelle istanze di rescissione, in quanto l'art. 629-bis rinvia all'art. 127 c.p.p.
Sez. U, 28.11.2019, n. 23948 (Ismail)
Ha chiarito che l'elezione di domicilio e la nomina del difensore di fiducia sono indici della conoscenza del processo ma non equivalgono automaticamente a prova della conoscenza effettiva; tuttavia se il rapporto domiciliatario non è seriamente contestato può valere come elemento forte.
Sez. U n. 15498/2020 (Lovric)
Ribadisce che la rescissione è un rimedio straordinario con onere di allegazione stringente: l'istante deve precisare con chiarezza le ragioni che hanno impedito la conoscenza del processo.
Corte Cost., 7 aprile 2006, n. 142
Ha ritenuto non costituzionalmente illegittima la disposizione che prevede l'espulsione dell'imputato straniero, dato che è prevista la possibilità di rientro temporaneo per esercitare il diritto di difesa; le espulsioni non determinano automaticamente una lesione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo richiede un onere di allegazione preciso: l'istante deve indicare circostanze concrete che dimostrino l'impossibilità di conoscere gli atti, non semplici affermazioni generiche.
- L'elezione di domicilio presso un difensore di fiducia e la conseguente notificazione (anche via PEC) costituiscono elementi rilevanti e possono giustificare la conclusione che l'imputato sia venuto a conoscenza del procedimento, salvo elementi specifici che dimostrino il contrario.
- Le espulsioni dal territorio nazionale, di per sé, non costituiscono prova sufficiente di incolpevole mancata conoscenza del processo, soprattutto se emergono episodi di rientro o continuità del rapporto con il difensore.
- La dichiarazione di inammissibilità 'de plano' è legittima quando l'istanza risulti manifestamente infondata e non richieda accertamenti di merito che impongano il contraddittorio camerale.
- Nullità o omissioni relative a notifiche verso altri difensori (co-difensore) sono profili da valutare separatamente e non sempre sono idonee, nel loro alone, a fondare una rescissione del giudicato basata sulla mancata conoscenza personale dell'imputato.
- Se l'imputato è all'estero ma vuole tutelare i propri interessi processuali, deve adottare misure attive (mantenere i contatti col difensore domiciliatario, comunicare nuovo domicilio o chiedere autorizzazione a rientrare) perché l'inerzia può essere considerata scelta personale e non causa esterna impeditiva.
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