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Sentenza

Sentenza n. 865/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 1763/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1106/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 25.06.2024, NOTIFICATA IL 09.07.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 4.941,15.

Giustizia amministrativa202600209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 4.941,15 per reiterazione di contratti di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere € 4.941,15 a titolo di risarcimento del danno da reiterazione dei contratti, oltre agli interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza munita dell'attestazione di conformità e dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. La sentenza civile era stata correttamente attestata conforme all'originale e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale; inoltre, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Poiché l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato, il Collegio le ha ordinato di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza le somme liquidate nel titolo, comprese quelle in linea capitale e gli interessi legali, con esclusione delle spese liquidate direttamente ai procuratori antistatari. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, da attivare previa segnalazione del ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La pronuncia è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le valutazioni di competenza, in ragione della seriale inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di giudicati civili analoghi.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata ritenuta idoneamente attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., sulla cui base è stata attestata la conformità all'originale della sentenza civile posta in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo inutile decorso costituisce presupposto di rito per la proposizione dell'azione.

  • d.m. n. 55/2014

    I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione con attestazione di conformità e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato civile di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, comprensivo del capitale e degli interessi dovuti secondo il titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla tempestiva segnalazione dell'inadempimento da parte del creditore.
  • In presenza di un giudicato civile ritualmente notificato e non contestato dall'amministrazione, l'inerzia dell'ente soccombente giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza e la condanna alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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