Ordinanza n. 1180/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del Decreto -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), datato 21-05-2026, notificato in data 30.05.2026, con il quale il ricorrente è prosciolto dalla ferma prefissata iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento, ai sensi degli artt. 956, co. 1, let b) e 957, co. 1, let. F) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e viene collocato in congedo illimitato a decorrere dall’8 aprile 2026; - del provvedimento del Comando Sanità e Veterinaria – Reparto di Sanità, Commissione medica interforze di 2^ Istanza di Roma, avente Prot. n. -OMISSIS-, datato 08.04.2026, notificato in data 09.04.2026, che giudica il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare e quale volontario in ferma per perdita dei requisiti previsti in quanto questo Capo Reparto attribuisce il coefficiente 4 nelle caratteristiche somato-funzionali AV EM prevista al codice 18 dell’elenco generale della direttiva tecnica pubblicata con decreto Ministero della Difesa 4/6/2014; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto 4 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 2014, serie generale n° 131, con il quale il Ministero della Difesa ha approvato la direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quandanche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di proscioglimento dalla ferma prefissata iniziale e giudizio medico di permanente non idoneità al servizio militare e al reclutamento
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa che lo ha prosciolto dalla ferma prefissata iniziale e collocato in congedo illimitato, nonché il presupposto giudizio della Commissione medica interforze di 2^ istanza, fondato sull'attribuzione del coefficiente 4 alla caratteristica somato-funzionale AV EM, codice 18, della direttiva tecnica approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Il proscioglimento è stato motivato dalla perdita permanente dell'idoneità psico-fisica, in relazione a una patologia tiroidea autoimmune. Il ricorrente sostiene, sulla base di documentazione medico-legale, che non sussista una perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento. L'Amministrazione, mediante relazione sanitaria depositata in giudizio, ha invece affermato che l'assenza di sintomi e la non necessità di terapia farmacologica cronica non escludono la patologia, caratterizzata da possibile cronicità, complicanze ed episodiche esacerbazioni, soprattutto in contesti addestrativi, operativi o campali. In presenza di contrapposte valutazioni mediche, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico in contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Collegio medico legale del Ministero della Difesa, in persona del Presidente in carica, con facoltà di avvalersi di specialisti dipendenti da strutture collegate all'Amministrazione, sotto il suo coordinamento e controllo. La verificazione dovrà accertare la correttezza della diagnosi posta a fondamento dei provvedimenti e stabilire se il ricorrente presenti la causa di inidoneità richiamata e sia o meno idoneo al reclutamento secondo la normativa vigente. Sono state disciplinate le modalità di acquisizione della documentazione sanitaria e normativa, la partecipazione dei consulenti tecnici di parte, la comunicazione preventiva delle operazioni, la redazione della relazione, la trasmissione alle parti per eventuali osservazioni e il successivo deposito della relazione finale. Il termine per il compimento della verificazione è fissato in trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza al verificatore. La camera di consiglio è stata rinviata al 4 novembre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 956, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010
Richiamato quale fondamento normativo del proscioglimento dalla ferma prefissata iniziale per perdita permanente dell'idoneità psico-fisica richiesta per il reclutamento.
art. 957, comma 1, lett. f), d.lgs. 66/2010
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del proscioglimento e del collocamento in congedo illimitato.
decreto ministeriale 4 giugno 2014
Richiamato quale atto di approvazione della direttiva tecnica sull'accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità e sui criteri di definizione del profilo sanitario; il giudizio medico impugnato ha applicato il codice 18 dell'elenco generale, attribuendo il coefficiente 4 alla caratteristica somato-funzionale AV EM.
art. 19 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 66 c.p.a. quale base per disporre la verificazione.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice di disporre la verificazione, affidata nel caso concreto al Collegio medico legale del Ministero della Difesa, per accertare la correttezza della diagnosi e l'idoneità al reclutamento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dal Tribunale.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio sull'idoneità psico-fisica al servizio militare o al reclutamento, le valutazioni mediche prodotte dalle parti risultano contrapposte e non consentono al giudice di definire allo stato la correttezza della diagnosi e la permanenza della causa di inidoneità, è legittimo disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a.
- La verificazione medico-legale deve accertare non soltanto la presenza della patologia, ma anche se essa integri, secondo la normativa tecnica vigente, una specifica causa impeditiva dell'idoneità al servizio o al reclutamento.
- Quando la verificazione è affidata a un organismo collegato all'amministrazione resistente, il contraddittorio può essere assicurato prevedendo la partecipazione delle parti e dei loro tecnici, la comunicazione preventiva delle operazioni, l'acquisizione delle osservazioni e la valutazione motivata delle stesse nella relazione finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 1841/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 40/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 11 set 2026Ordinanza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →