Sentenza n. 4049/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro del 24 luglio 2024 n. 3274.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, munita di formula esecutiva, ritualmente notificata al Ministero e passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha contestato né l’esistenza né l’ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l’inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la sentenza civile era definitiva, ritualmente notificata, esecutiva e non adempiuta, e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, stabilendo che egli provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte: alla luce dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e del principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15 del 2014, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito rendevano la penalità manifestamente eccessiva e afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di disporre, anche d’ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ma ne esclude l’applicazione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni può essere eseguito decorso il termine dilatorio di 120 giorni; nel caso esaminato tale termine era decorso senza adempimento.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’omesso pagamento di somme dovute in forza di una sentenza passata in giudicato, esecutiva e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni, integra inottemperanza quando l’amministrazione non dimostri di avere eseguito il titolo o non contesti specificamente l’an e il quantum del credito.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di inutile decorso del termine, indicando gli ulteriori tempi e le attività necessarie all’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; possono assumere rilievo i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità dell’importo dovuto.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito presso l’amministrazione di appartenenza.
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