Cassazione Civile, Ordinanza n. 28357/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese per intervenuta adesione alle rinunce e ha negato il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale misura operi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da due compravendite immobiliari stipulate nel febbraio 2014 tra due fratelli e una terza persona, collegata a uno dei venditori da vincoli familiari. Un istituto di credito, vantando un credito nei confronti dei venditori in forza di fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni di una società di cui essi erano soci e amministratori, agì in giudizio chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione assoluta di entrambe le compravendite e, in subordine, la dichiarazione di inefficacia delle stesse ai sensi dell'art. 2901 c.c. Il tribunale rigettò le domande, ma la corte d'appello accolse in parte il gravame della banca, dichiarando simulata una delle due compravendite e revocabile l'altra. Avverso tale sentenza furono proposti ricorso principale e ricorso incidentale, ma prima della decisione entrambe le parti hanno depositato rinunce ai rispettivi ricorsi, accettate dalla controparte.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
È richiamato come base della domanda subordinata di inefficacia degli atti dispositivi nei confronti del creditore, a tutela della garanzia patrimoniale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la fissazione della trattazione in adunanza camerale.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso è ritenuta conforme ai requisiti formali previsti dalla norma.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di rinuncia rituale e accettazione della controparte, sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato implicitamente nel negare una statuizione sulle spese, in ragione dell'estinzione per rinuncia con adesione della controparte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata nel rispetto dei requisiti di legge e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia consensuale esclude la pronuncia sulle spese quando vi sia espressa adesione delle parti interessate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
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