Sentenza del 26/05/2017 n. 13312 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La O. S.r.l. aveva impugnato le iscrizioni a ruolo relative a sedici cartelle di pagamento, deducendone la nullità insanabile e l'inesistenza giuridica. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per i carichi non tributari, l'incompetenza territoriale per alcune cartelle e aveva accolto il ricorso con riferimento ai crediti tributari delle restanti cartelle, ritenendo illegittime e nulle le relative iscrizioni a ruolo. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione con una motivazione meramente adesiva a quella di primo grado. Equitalia ha quindi censurato tale motivazione apparente, sostenendo che il giudice d'appello non avesse esaminato i motivi di gravame né spiegato le ragioni del rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente e insufficiente. Il giudice d'appello si era limitato a dichiarare di condividere le argomentazioni dei primi giudici, senza confrontarsi con le specifiche censure proposte da Equitalia. Gli altri motivi, riguardanti la notifica delle cartelle, l'integrazione del contraddittorio, la legittimazione passiva e altre violazioni di legge, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la validità delle cartelle o delle iscrizioni a ruolo.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Denuncia della nullità della sentenza e dell'insufficienza della motivazione.
La sentenza è viziata quando la motivazione è apparente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice o omette l'esame delle censure rilevanti.
Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
Procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale.
La questione sulla regolarità della notifica era stata dedotta da Equitalia, ma non è stata esaminata dalla Corte di cassazione poiché assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla motivazione apparente.
Art. 156 c.p.c.
Disciplina della nullità degli atti processuali.
La relativa censura è stata prospettata in relazione alla notifica delle cartelle, ma è rimasta assorbita per effetto della cassazione con rinvio.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Termine e modalità per la proposizione del ricorso tributario.
La violazione è stata dedotta nel ricorso, ma non è stata decisa nel merito a causa dell'annullamento della sentenza per vizio motivazionale.
Principio della motivazione per relationem
La motivazione per relationem è legittima solo quando il giudice d'appello richiama la decisione precedente esponendo, anche sinteticamente, le ragioni per cui condivide le argomentazioni e respinge i motivi di gravame.
Il semplice rinvio alla motivazione del primo giudice non è sufficiente. Devono essere riprodotti o chiariti i contenuti rilevanti e deve emergere un'autonoma valutazione del giudice d'appello, tale da consentire il controllo della decisione.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a dichiarare di condividere la decisione di primo grado: deve confrontarsi, anche sinteticamente ma in modo concreto, con i motivi di impugnazione.
- La motivazione per relationem è valida solo se consente di ricostruire le ragioni della decisione attraverso il coordinamento tra la sentenza richiamata e quella d'appello; il rinvio meramente formale determina la nullità della sentenza.
- Quando una sentenza viene cassata per motivazione apparente, il giudizio non è necessariamente vinto nel merito dal ricorrente: la causa viene normalmente rinviata al giudice competente per una nuova decisione.
- In sede di cassazione, l'accoglimento di un motivo preliminare relativo alla validità della sentenza può rendere assorbite le censure riguardanti il merito, come la notifica delle cartelle o la legittimità delle iscrizioni a ruolo.
- Il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente la controversia e fornire una motivazione autonoma, completa e coerente su tutti i motivi di appello rilevanti.
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