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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24650/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di minaccia grave. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di differimento dell'udienza di trattazione, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto essere rinviato in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità della disciplina introdotta dalla c.d. legge Orlando in tema di prescrizione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente valutato la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nessuna norma impone di differire la decisione in attesa della Corte costituzionale e richiamando il principio secondo cui la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale legge. Ha inoltre ritenuto indeducibile il secondo motivo, osservando che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, come nel caso di specie. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 opera la disciplina successivamente stabilita dalla legge n. 134 del 2021.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La verifica della particolare tenuità del fatto è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata in modo логico e giuridicamente corretto, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 133, comma 1, cod. pen.

    Ai fini dell'art. 131-bis non è necessaria la disamina analitica di tutti i parametri elencati dalla norma, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata quale fonte della disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi nel periodo di sua vigenza.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Richiamata per escludere che abbia abrogato retroattivamente la disciplina previgente sulla sospensione della prescrizione.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Richiamata per la nuova disciplina della prescrizione applicabile ai reati commessi dall'1 gennaio 2020.

Massime di principio

  • Non esiste un obbligo generalizzato di rinviare il giudizio di legittimità o di merito in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione di legittimità costituzionale rilevante nel procedimento.
  • La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi durante la sua vigenza, senza effetti retroattivi derivanti dalle successive modifiche legislative, salvo diversa previsione espressa.
  • Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia immune da vizi logici o giuridici.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non occorre un esame atomistico di tutti i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., essendo sufficiente che la decisione dia conto degli elementi ritenuti decisivi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure non deducibili o manifestamente infondate rispetto a questioni già correttamente risolte dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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