Cassazione Civile, Ordinanza n. 19697/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
Una società in nome collettivo aveva proposto in primo grado una domanda nei confronti della propria controparte contrattuale; il tribunale aveva rigettato la domanda. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, due ex soci avevano proposto appello e poi ricorso per cassazione, assumendo di essere legittimati a coltivare la pretesa della società estinta. La corte d'appello aveva però respinto il gravame ritenendo che la cancellazione della società implicasse rinuncia alla pretesa creditoria azionata, anche quando si trattasse di credito controverso o illiquido. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 2291, 2272, 2312 e 2495 c.c., sostenendo che l'orientamento seguito dal giudice di merito riguardasse solo le società di capitali e non le società di persone. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi e risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto superato l'orientamento applicato dalla decisione di merito e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la cancellazione della società non estingue i crediti sociali, che si trasferiscono ai soci salvo una inequivoca volontà di remissione del debito, da provare dal debitore convenuto. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia uniformandosi a tale principio.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato solo per indicare la forma del procedimento di primo grado
art. 110 c.p.c.
richiamato dalla corte d'appello per affermare la successione processuale dei soci dopo la cancellazione della società
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi
art. 2291 c.c.
invocato dai ricorrenti nel primo motivo
art. 2272 c.c.
invocato dai ricorrenti nel primo motivo
art. 2312 c.c.
invocato dai ricorrenti nel primo motivo
art. 2495 c.c.
invocato dai ricorrenti nel primo motivo; rilevante per gli effetti della cancellazione della società
art. 384, comma 2, c.p.c.
usato per disporre la cassazione con rinvio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie illustrative
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta, di per sé, l'estinzione dei crediti sociali, che si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
- La cancellazione della società non consente di presumere la rinuncia al credito solo perché il credito non sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione; per ritenere estinta la pretesa occorre una manifestazione inequivoca di remissione del debito, anche per fatti concludenti, comunicata al debitore.
- Nel giudizio promosso da un ex socio per il credito già spettante alla società estinta, incombe sul debitore convenuto l'onere di allegare e provare i presupposti dell'estinzione del credito.
- La Corte di cassazione può accogliere il ricorso anche per una diversa ragione giuridica rilevata d'ufficio, purché la decisione si fondi sui fatti già accertati nei giudizi di merito e riportati negli atti di legittimità.
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